SGRAVIO TOTALE PER ASSUNZIONI DI UNDER 35
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Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024), ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni dei lavoratori under 35.
Questo nuovo incentivo sostituisce, nella sostanza, il bonus assunzioni under 36, scaduto lo scorso 31 dicembre e non rinnovato.
In attesa di sapere se nella conversione in legge del decreto ci saranno dei cambiamenti, analizziamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione.
A CHI SPETTA
Per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’agevolazione contributiva è riconosciuta in favore di tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o non imprenditori), ma ne
rimangono esclusi:
- gli enti della Pubblica amministrazione;
- i datori di lavoro domestico.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- e non procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
- Lo sgravio contributivo under 35 in oggetto, temporaneo e non strutturale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e va, comunque, utilizzato entro il 31 dicembre 2028;
- Consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di:
- 500 euro mensili;
- elevati a 650 euro mensili se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno.
Sono esclusi dall’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- la contribuzione minore:
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
- il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978).
PER QUALI LAVORATORI
L’esonero contributivo spetta:
- per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
I lavoratori, alla data dell’evento (assunzione o trasformazione), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età fino a 35 anni non compiuti (max 34 anni e 364 giorni);
- assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Restano esclusi:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro intermittente;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti;
- le prestazioni occasionali.
CASI PARTICOLARI
- L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Lo sgravio non utilizzato interamente dal datore di lavoro per risoluzione (dimissioni o licenziamento) del rapporto agevolato, può essere fruito per la parte residua da altro datore di lavoro entro il 31 dicembre 2028.
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La piena operatività della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero under 35 in oggetto è unicamente compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4, D.lgs 213/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Si attendono la conversione in legge del decreto e le circolari operative dell’INPS.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro
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