
SGRAVIO TOTALE PER ASSUNZIONI DI UNDER 35
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Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024), ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni dei lavoratori under 35.
Questo nuovo incentivo sostituisce, nella sostanza, il bonus assunzioni under 36, scaduto lo scorso 31 dicembre e non rinnovato.
In attesa di sapere se nella conversione in legge del decreto ci saranno dei cambiamenti, analizziamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Sommario
ToggleA CHI SPETTA
Per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’agevolazione contributiva è riconosciuta in favore di tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o non imprenditori), ma ne
rimangono esclusi:
- gli enti della Pubblica amministrazione;
- i datori di lavoro domestico.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- e non procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
- Lo sgravio contributivo under 35 in oggetto, temporaneo e non strutturale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e va, comunque, utilizzato entro il 31 dicembre 2028;
- Consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di:
- 500 euro mensili;
- elevati a 650 euro mensili se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno.
Sono esclusi dall’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- la contribuzione minore:
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
- il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978).
PER QUALI LAVORATORI
L’esonero contributivo spetta:
- per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
I lavoratori, alla data dell’evento (assunzione o trasformazione), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età fino a 35 anni non compiuti (max 34 anni e 364 giorni);
- assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Restano esclusi:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro intermittente;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti;
- le prestazioni occasionali.
CASI PARTICOLARI
- L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Lo sgravio non utilizzato interamente dal datore di lavoro per risoluzione (dimissioni o licenziamento) del rapporto agevolato, può essere fruito per la parte residua da altro datore di lavoro entro il 31 dicembre 2028.
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La piena operatività della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero under 35 in oggetto è unicamente compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4, D.lgs 213/2023.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Si attendono la conversione in legge del decreto e le circolari operative dell’INPS.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro
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