RINNOVATO IL CONTRATTO DEL COMMERCIO

In data 22 marzo 2024 la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Commercio.

L’accordo ha validità quadriennale fino al 31/03/2027.

La parte economica decorre 1° aprile 2023.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorreranno dal 1° aprile 2024.

Aumenti Retributivi

Di seguito gli aumenti previsti alle varie scadenze:

CCNL commercio

Una Tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2022-31/03/2023) sarà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo a titolo di “Una Tantum” suddiviso in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.

Gli importi saranno da riproporzionare in base alla durata del rapporto, ad assenze non retribuite e part-time.

Per gli apprendisti, il riproporzionamento avverrà sulla base del trattamento economico previsto dal ccnl 30/07/2019.

Dagli importi di cui sopra saranno dedotte (fino a concorrenza) le somme eventualmente già corrisposte a titolo di futuri aumenti e/o miglioramenti contrattuali.

L’Accordo integrativo 28 marzo 2024 è intervenuto però a limitare fortemente la possibilità di assorbimento/deduzione di cui sopra.

Non sono pertanto riassorbibili:

  • aumenti di merito
  • scatti di anzianità
  • aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente  dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del ccnl
  • gli acconti concessi dal 1/4/23 in applicazione del Protocollo del 12/12/2022 (AFAC)
  • gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo alle date 01/04/24-01/03/25-01/11/25-01/11/26-01/02/27
  • le due rate di una tantum previste dal rinnovo,  da erogarsi a luglio 2024 e luglio 2025

Fatto salvo  quanto sopra ed in via residuale, sono riassorbibili gli aumenti:

  • che derivino da accordi sindacali (indipendentemente dai contratti collettivi)  che ne prevedano espressamente il riassorbimento
  • che ne abbiano stabilito l’assorbibilità  espressamente all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali  erogati dal 1° gennaio 2022.

 

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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