RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Scade il prossimo 15 luglio 2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla parità di genere da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. 

CHI E’ OBBLIGATO

Sono tenute a redigere il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi  del dlgs 198/2006 e s.m.i.,  c.d.  “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”:

  • le aziende pubbliche e private;
  • che occupano oltre cinquanta dipendenti alla data del 31/12/2023.
Il  limite dimensionale  aziendale deve essere calcolato in base alla somma dei lavoratori impiegati nelle diverse sedi e unità produttive in Italia.
 
Le imprese con sede legale in altri Paesi hanno l’obbligo di presentare il Rapporto biennale per la parità di genere solamente nel caso in cui abbiano impiegato in Italia oltre 50 dipendenti.
 

QUANDO

Il rapporto deve essere compilato ogni due anni:

  • Entro il 15 luglio 2024, per il biennio 2022/2023
  • Entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla scadenza del biennio, per i periodi  successivi. 

 

COME PRESENTARE IL RAPPORTO

La presentazione può avvenire solo telematicamente utilizzando l’apposita procedura  sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it

L’accesso all’applicativo può essere effettuato:

  • dal legale rappresentante;
  • da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati (es. responsabile del personale, consulenti del lavoro, ecc.);

i quali devono essere  in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE.

La trasmissione del Rapporto avviene automaticamente nel momento in cui lo stesso viene redatto e salvato nel sistema.

Una copia del rapporto e della ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle RSA/RSU.

In mancanza di rappresentanza sindacale aziendale (RSA o RSU), nessun invio dovrà essere effettuato nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali.

COSA CONTIENE

Il rapporto  contiene informazioni relative:

  • allo stato delle assunzioni ed ai licenziamenti;
  • alla formazione ed alla  promozione professionale;
  • ai livelli ed ai passaggi di categoria o di qualifica;
  • ad altri fenomeni di mobilità;
  • all’intervento della Cassa integrazione guadagni;
  • ai pensionamenti e prepensionamenti;
  • alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Per tutti i dati richiesti è evidenziata la quota relativa al personale femminile.

Scarica la Guida Completa del Ministero.

EFFETTI DELLA TRASMISSIONE

Con l’avvenuta presentazione, il Ministero:

  • attribuisce  al(la) Consigliere(a) regionale di parità un identificativo univoco
    • per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende;
    • al fine di poter elaborare i relativi risultati;
    • trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
    • al Ministero del Lavoro;
    • al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    • all’ISTAT ed al CNE

PRINCIPI E FINALITA’ DELLA RELAZIONE BIENNALE

La parità di genere costituisce un principio cardine all’interno delle politiche ESG ed è  fondamentale per la crescita sostenibile di ogni impresa.

Il Rapporto Biennale rappresenta uno degli strumenti utili per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. 

Assolve inoltre alla:

  • funzione di controllo sulla parità di presenze in azienda di personale maschile e femminile ed all’assenza di discriminazioni;
  • e deve essere prodotto obbligatoriamente da coloro che partecipino ad appalti  pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). 

CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE

Le aziende in regola con gli standard minimi e che abbiano presentato regolarmente il Rapporto, possono  richiedere agli enti certificatori autorizzati  la certificazione di parità UNI PdR 125:2022. 

La certificazione ottenuta consente di ottenere alcuni vantaggi quali: 

  • punteggio aggiuntivo per le gare d’appalto pubblico PNRR e PNC (articolo 47 del Dl 77/2021);
  • premialità  in tutti gli appalti pubblici; 
  • agevolazioni contributive.

La  violazione delle norme  a tutela della genitorialità Dlgs 105/2022  nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità,   comportano l’impossibilità di ottenerla.

SANZIONI

Le sanzioni possibili sono:

  •  mancato invio del rapporto trascorsi 60 giorni dall’invito da parte dell’Ispettorato del Lavoro: sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46;
  • mancato invio del rapporto trascorsi  12 mesi dall’invito da parte dell’Ispettorato del Lavoro: sospensione per un anno dagli eventuali benefici contributivi goduti dall’azienda;
  • trasmissione del Rapporto contenente dati mendaci o non veritieri: sanzione amministrativa  da euro 1.000 a euro 5.000.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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