RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE
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Scade il prossimo 15 luglio 2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla parità di genere da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.
CHI E’ OBBLIGATO
Sono tenute a redigere il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi del dlgs 198/2006 e s.m.i., c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”:
- le aziende pubbliche e private;
- che occupano oltre cinquanta dipendenti alla data del 31/12/2023.
QUANDO
Il rapporto deve essere compilato ogni due anni:
- Entro il 15 luglio 2024, per il biennio 2022/2023
- Entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla scadenza del biennio, per i periodi successivi.
COME PRESENTARE IL RAPPORTO
La presentazione può avvenire solo telematicamente utilizzando l’apposita procedura sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it
L’accesso all’applicativo può essere effettuato:
- dal legale rappresentante;
- da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati (es. responsabile del personale, consulenti del lavoro, ecc.);
i quali devono essere in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE.
La trasmissione del Rapporto avviene automaticamente nel momento in cui lo stesso viene redatto e salvato nel sistema.
Una copia del rapporto e della ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle RSA/RSU.
In mancanza di rappresentanza sindacale aziendale (RSA o RSU), nessun invio dovrà essere effettuato nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali.
COSA CONTIENE
Il rapporto contiene informazioni relative:
- allo stato delle assunzioni ed ai licenziamenti;
- alla formazione ed alla promozione professionale;
- ai livelli ed ai passaggi di categoria o di qualifica;
- ad altri fenomeni di mobilità;
- all’intervento della Cassa integrazione guadagni;
- ai pensionamenti e prepensionamenti;
- alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Per tutti i dati richiesti è evidenziata la quota relativa al personale femminile.
EFFETTI DELLA TRASMISSIONE
Con l’avvenuta presentazione, il Ministero:
- attribuisce al(la) Consigliere(a) regionale di parità un identificativo univoco
- per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende;
- al fine di poter elaborare i relativi risultati;
- trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- al Ministero del Lavoro;
- al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- all’ISTAT ed al CNE
PRINCIPI E FINALITA’ DELLA RELAZIONE BIENNALE
La parità di genere costituisce un principio cardine all’interno delle politiche ESG ed è fondamentale per la crescita sostenibile di ogni impresa.
Il Rapporto Biennale rappresenta uno degli strumenti utili per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.
Assolve inoltre alla:
- funzione di controllo sulla parità di presenze in azienda di personale maschile e femminile ed all’assenza di discriminazioni;
- e deve essere prodotto obbligatoriamente da coloro che partecipino ad appalti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).
CERTIFICAZIONE DI PARITA’ DI GENERE
Le aziende in regola con gli standard minimi e che abbiano presentato regolarmente il Rapporto, possono richiedere agli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità UNI PdR 125:2022.
La certificazione ottenuta consente di ottenere alcuni vantaggi quali:
- punteggio aggiuntivo per le gare d’appalto pubblico PNRR e PNC (articolo 47 del Dl 77/2021);
- premialità in tutti gli appalti pubblici;
- agevolazioni contributive.
La violazione delle norme a tutela della genitorialità Dlgs 105/2022 nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di ottenerla.
SANZIONI
Le sanzioni possibili sono:
- mancato invio del rapporto trascorsi 60 giorni dall’invito da parte dell’Ispettorato del Lavoro: sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46;
- mancato invio del rapporto trascorsi 12 mesi dall’invito da parte dell’Ispettorato del Lavoro: sospensione per un anno dagli eventuali benefici contributivi goduti dall’azienda;
- trasmissione del Rapporto contenente dati mendaci o non veritieri: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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