QUANDO PAGARE LE RETRIBUZIONI IN CONTANTI

monete euro

Come noto, a far data dal 1° luglio 2018 ed ai sensi del comma 910 art.1  della legge 205/2017,   i datori di lavoro ed i committenti  privati sono obbligati a corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, con modalità che escludano l’uso dei contanti e ne consentano la tracciabilità.

L’obbligo opera in relazione ad   ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, nonché ad ogni rapporto di  collaborazione coordinata e continuativa  ed ai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

L’INL, con nota 4538 del 22/05/2018 e nota 5828 del 04/07/2018,  ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio.

Il divieto di uso di contante per il pagamento delle retribuzioni  si affianca a quello già previsto  per i pagamenti (che non siano retribuzioni)  superiori a 3.000 euro.

I mezzi di pagamento ammessi sono:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • è possibile pagare gli stipendi in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Sono ammesse  anche altre forme di pagamento:

  • il versamento degli importi dovuti effettuato  su  carta di credito prepagata intestata al lavoratore (ma a determinate condizioni)
  • versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la cooperativa dai soci ‘prestatori’ della cooperativa stessa  (anche questa a determinate condizioni)

Dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro con le PA, già soggette al divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante superiori a 1.000 euro;
  • badanti e colf rientranti  nell’ambito di applicazione dei ccnl  per gli addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
  •  borse di studio;
  • compensi per lavoro autonomo occasionale.

Con la recente nota  6201 del 16 luglio 2018, l’INL ha inoltre chiarito che non rientrano nell’obbligo di tracciabilità:

  • i rimborsi spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda, anche se anticipati al lavoratore (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)
  • le somme che non riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Si ritiene che anche i compensi ad amministratore di società restino esclusi dall’obbligo di tracciabilità.

Il consiglio rimane comunque  sempre quello di non pagare mai le retribuzioni in contanti, a comprova dell’avvenuta corresponsione del dovuto ed anche perchè la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Orlando DAINELLI

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