QUANDO PAGARE LE RETRIBUZIONI IN CONTANTI
Come noto, a far data dal 1° luglio 2018 ed ai sensi del comma 910 art.1 della legge 205/2017, i datori di lavoro ed i committenti privati sono obbligati a corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, con modalità che escludano l’uso dei contanti e ne consentano la tracciabilità.
L’obbligo opera in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, nonché ad ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
L’INL, con nota 4538 del 22/05/2018 e nota 5828 del 04/07/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio.
Il divieto di uso di contante per il pagamento delle retribuzioni si affianca a quello già previsto per i pagamenti (che non siano retribuzioni) superiori a 3.000 euro.
I mezzi di pagamento ammessi sono:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- è possibile pagare gli stipendi in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sono ammesse anche altre forme di pagamento:
- il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore (ma a determinate condizioni)
- versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la cooperativa dai soci ‘prestatori’ della cooperativa stessa (anche questa a determinate condizioni)
Dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili sono esclusi:
- i rapporti di lavoro con le PA, già soggette al divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante superiori a 1.000 euro;
- badanti e colf rientranti nell’ambito di applicazione dei ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
- borse di studio;
- compensi per lavoro autonomo occasionale.
Con la recente nota 6201 del 16 luglio 2018, l’INL ha inoltre chiarito che non rientrano nell’obbligo di tracciabilità:
- i rimborsi spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda, anche se anticipati al lavoratore (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)
- le somme che non riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Si ritiene che anche i compensi ad amministratore di società restino esclusi dall’obbligo di tracciabilità.
Il consiglio rimane comunque sempre quello di non pagare mai le retribuzioni in contanti, a comprova dell’avvenuta corresponsione del dovuto ed anche perchè la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Orlando DAINELLI