PENSIONE E PACE CONTRIBUTIVA

La pace contributiva consente di aggiungere fino a cinque anni alla propria anzianità pensionistica ed offre quindi  una opportunità preziosa per chi desidera anticipare la pensione e migliorare l’assegno pensionistico. 

La legge di bilancio 2024

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il 22/07/2024  un comunicato stampa riguardante la pace contributiva.

La misura, inizialmente avviata sperimentalmente nel triennio 2019/2021,  è ora stata reintrodotta dall’ultima  Legge di Bilancio per  il biennio 2024/2025.

Il provvedimento era stato recepito dall’INPS con  la circolare n. 69 del 2024.

Cosa è 

La pace contributiva è la possibilità di riscattare fino a 5 anni di contributi  a determinate condizioni. 

Chi può utilizzarla

La misura si applica a tutti i contribuenti iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • alle sue forme sostitutive ed esclusive;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti ed artigiani;
  • nonché agli iscritti alla Gestione Separata.  

Come funziona

I periodi ammissibili sono:

  • I periodi non coperti da contribuzione;
  • compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024;
  • solo se non antecedenti  alla prima occupazione.

Questi periodi sono utili  ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione.
Sono altresì considerati  per il calcolo dell’assegno pensionistico.

È possibile riscattare:

  • fino a cinque anni;
  • anche non continuativi. 

Esclusioni

Non è possibile riscattare:

  • i periodi già coperti da contribuzione in altre casse previdenziali;
  • i periodi per i quali siano previsti versamenti obbligatori;
  • i periodi di attività lavorativa già prescritti.

In questi ultimi due casi  sarà possibile:

  • regolarizzare la posizione  contributiva;
  • o costituire una  rendita vitalizia.

Il pagamento del riscatto

E’ possibile effettuare il versamento dell’onere da riscatto:

  • in un’unica soluzione;
  • o con una rateizzazione (max 120 rate mensili) ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

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