FIRMA DELLA BUSTA PAGA TRA OBBLIGO ED OPPORTUNITA’
La busta paga deve essere firmata dal lavoratore?
L’art. 1 della legge n. 4/1953 stabilisce l’obbligo di consegnare un prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione, ma non prevede un obbligo specifico di farsi firmare la busta paga dal lavoratore.
In caso di verifica, però, l’Ispettorato del Lavoro richiede l’esibizione del Lul (Libro Unico del Lavoro) firmato dal lavoratore, quale prova dell’avvenuta consegna.
La norma non ha subito grosse modifiche nel corso degli anni di vigenza, se non per quanto attiene le sanzioni.
L’innalzamento delle sanzioni ha riportato l’attenzione su di un adempimento che sembrava dimenticato o quantomeno sottovalutato nella pratica quotidiana.
Chi è obbligato
L’obbligo di consegna riguarda la generalità dei datori di lavoro.
Sono esclusi:
- i datori di lavoro nei confronti dei dirigenti;
- i privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari;
- le Amministrazioni dello Stato e le relative aziende autonome, le Regioni, le Province ed i Comuni;
- le aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000.
Quando
La stessa legge prevede inoltre ‘quando’ la busta paga debba essere consegnata al lavoratore e cioè ‘all’atto della corresponsione della retribuzione’.
Per determinare il termine di scadenza occorre quindi individuare quando il datore di lavoro debba pagare la retribuzione.
In mancanza di indicazioni precise del Ccnl, è l’uso aziendale a determinare la scadenza di pagamento.
Dove
Una copia del Lul stampata deve essere conservata in azienda.
Quindi, conservare la busta paga con la prova dell’avvenuta consegna consente di adempiere congiuntamente ai due obblighi.
Come
La diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche permette oggi di consegnare il Lul al lavoratore, oltre che mediante copia cartacea, anche tramite e-mail oppure con la messa a disposizione del Lul all’interno di un’area riservata su di un portale aziendale (Interpello Ministero del Lavoro n. 13/2012).
Consegna Mail
- l’indirizzo di posta pec cui inviare il prospetto di paga deve essere intestato al lavoratore;
- il lavoratore deve essere in grado di poter scaricare e ‘materializzare’ il documento.
Il Ministero ha confermato la possibilità di inviare le buste paga anche tramite e-mail non certificata, quindi con la normale e-mail.
In questo caso risulta però meno agevole la prova di avvenuta ricezione da parte del lavoratore ed è maggiore il rischio di violazione della privacy.
Sito Web
Il datore di lavoro privato può effettuare la consegna anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su di un sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato con apposita password personale.
Per garantire la verifica da parte degli organi di vigilanza, appare necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.
Importante
Deve essere data la possibilità al lavoratore di utilizzare in azienda una postazione internet dotata di stampante.
Sanzioni
La mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga comporta l’applicazione al datore di lavoro della sanzione amministrativa da 150 a 900 euro.
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione varia da 600 a 3.600 euro.
Infine se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione varia da 1.200 a 7.200 euro.
Ricevuta o quietanza
Giova da ultimo ricordare che la legge 205/2017 ha stabilito definitivamente che ‘la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione’.
Orlando DAINELLI