La legge di Bilancio 2024, con l’intento favorire la genitorialità e di contribuire a contrastare il calo demografico, ha introdotto una ulteriore mensilità di congedo parentale indennizzato all’80%.
LA MISURA DELL’INDENNITA’
L’indennizzo del congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) è normalmente previsto al 30% della retribuzione.
Già la legge di Bilancio 2023 aveva innalzato l’indennizzo del primo mese di maternità facoltativa dal 30% all’80%.
Questa nuova disposizione modifica l’articolo 34 del Dlgs 151/2001, e porta a due i mesi di congedo con indennità ‘maggiorata’:
- il primo all’80%;
- il secondo al 60% della retribuzione.
NB: per il solo 2024 anche il secondo mese sarà indennizzato all’80%.
LE CONDIZIONI
L’applicabilità di questo secondo mese maggiorato soggiace ad alcune condizioni:
- è riservata ai lavoratori dipendenti;
- spetta fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore per affidamento/adozione;
- può essere fruita alternativamente e/o cumulativamente (anche in modo frazionato) da ciascuno dei due genitori;
- il periodo di congedo di maternità/paternità obbligatorio deve terminare dopo il 31 dicembre 2023;
- per paternità obbligatoria sono intesi anche i 10 giorni dell’art.27-bis Dlgs 151/2001 ed il congedo alternativo dell’art 28.
La circolare Inps 57/2024 ed il messaggio 1629/2024, pur non apportando novità sostanziali, sono intervenuti per fornire le istruzioni per le modalità di conguaglio.
Molto interessanti ed utili sono inoltre gli esempi elencati.
Proprio per la varietà dei casi che si possono presentare agli operatori, si auspica che anche la modulistica autorizzativa sia aggiornata riportando in chiaro e puntualmente le scelte effettuate dal lavoratore/trice.
Nelle more, è opportuno che il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione dal dipendente che certifichi il diritto all’indennizzo all’80% o al 60%.
Monica Vezzani
Consulente del Lavoro

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