LAVORO AGILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA PROROGATA FINO AL 31 MARZO 2021
07 01 2021 Pubblicato nella GU del 31 dicembre 2020, il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 – c.d. Decreto Mille Proroghe – proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative, specificatamente individuate nell’Allegato 1 al Decreto stesso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.
Tra queste si segnala, in particolare, la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77.Nel dettaglio, l’articolo 19 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”, prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Fra tali termini, particolare rilevanza riveste la proroga della disposizione, elencata nell’allegato 1, contenuta nell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in virtù della quale fino alla fine del periodo di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, viene dunque confermata la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, nonché la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero.
La proroga riguarda, inoltre, numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
L’articolo 11 del Decreto dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione.
Si segnala, infine, la previsione contenuta nell’articolo 22 – di proroghe e misure specifiche applicabili ad intermediari bancari e finanziari, nonché ad imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.
Il testo proroga, infatti, alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell’Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l’adeguata vigilanza.
TELECONSUL EDITORE – TCNEWS