LA VERIFICA DEL DOPPIO ONERE PREVIDENZIALE IN CAPO AL SOCIO AMMINISTRATORE DI SRL COMMERCIALE
Ai fini della valutazione della ricorrenza del “doppio onere” previdenziale (Gestione Commercianti e Gestione separata) in capo ad un socio amministratore, occorre una “coesistenza” di attività
riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e il relativo onere probatorio, gravante sull’ente previdenziale, deve evidenziare la prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, sulla base di elementi quali: la complessità dell’impresa, l’esistenza di dipendenti, la loro qualifica e le loro mansioni.
Una Corte di Appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva accolto le opposizioni proposte, con separati ricorsi, da un socio di srl a due cartelle esattoriali con le quali l’Inps gli aveva chiesto il pagamento di contributi e relative somme aggiuntive dovuti alla Gestione Commercianti per un dato periodo.
Ad avviso della Corte, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che dalle risultanze istruttorie non fosse emersa la partecipazione personale del socio ed amministratore unico della srl al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ricorre così in Cassazione l’Inps lamentando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che l’attività espletata dal socio rientrasse tra i compiti propri dell’amministratore di società operando, in tal modo, una commistione inaccettabile fra le funzioni proprie dell’amministratore e l’attività in qualità di socio.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Per il “doppio onere”, infatti, occorre una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e la relativa verifica, rientrante tra i compiti del giudice di merito, deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Così, è indispensabile che l’onere probatorio, gravante sull’ente previdenziale, evidenzi la prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, sulla base di elementi quali: la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.