LA QUARANTENA COVID E’ PAGATA COME MALATTIA

Fino al 31 dicembre 2021, ai dipendenti del settore privato sottoposti a quarantena o sorveglianza domiciliare in base alle misure anti Covid-19 è riconosciuto il trattamento economico di malattia. Il Governo ha previsto, inoltre, un indennizzo in favore dei datori di lavoro del settore privato che non versano all’Inps la contribuzione per la malattia. (Art. 8, Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146)

Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “Decreto”), fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena Covid-19 con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

La misura riguarda in particolare le seguenti ipotesi:
– quarantena con sorveglianza attiva imposta agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
– obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva imposta dall’autorità sanitaria competente agli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico;
– quarantena precauzionale imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
– quarantena applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale a persone risultate positive al virus, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.

Il Decreto ha stabilito, inoltre, in relazione ai dipendenti del settore privato sottoposti ad una delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 equiparate alla malattia, un indennizzo in favore dei datori di lavoro che non versano la contribuzione per la malattia.

In particolare, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 nei casi di quarantena e domiciliazione fiduciaria anti Covid-19 equiparate alla malattia, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS hanno diritto a un rimborso forfetario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi tutelati, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L’INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non procede ad ulteriori rimborsi.

Nell’ambito dei controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, l’INPS è autorizzato all’acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati.

 

Fonte: TELECONSUL EDITORE SPA

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