
ASSENZA DEL LAVORATORE E DIMISSIONI IMPLICITE
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Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro fornisce, tra le altre, le indicazioni operative relative alle cosiddette “dimissioni per fatti concludenti” o “dimissioni implicite”, introdotte dall’art. 19 della legge n. 203/2024, nota come “Collegato lavoro”.
Sommario
ToggleCosa sono le dimissioni implicite
Si tratta di una particolare modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifica quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un determinato periodo prolungato.
È importante sottolineare che la risoluzione del rapporto non è automaticamente legata all’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, ritenendo tale assenza come espressione della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni appunto ‘implicite’.
L’assenza ingiustificata
Per potersi applicare la nuova fattispecie l’assenza ingiustificata deve protrarsi:
- per il periodo previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
- oppure, in mancanza di previsione contrattuale, per più di 15 giorni;
- i giorni si intendono di calendario, salvo diversa previsione del CCNL.
Il termine di 15 giorni rappresenta il minimo legale per poter effettuare la comunicazione all’Ispettorato:
- se il CCNL prevede un termine superiore, quest’ultimo prevale trattandosi di una condizione di miglior favore per il lavoratore.
- se invece il CCNL stabilisce un termine inferiore, si applica comunque il limite minimo di 15 giorni previsto dalla legge.
La comunicazione all’Ispettorato può essere formalizzata anche in un momento successivo al sedicesimo giorno di assenza, poiché questo rappresenta solo il termine minimo a partire dal quale il datore può attivare la procedura.
La procedura da seguire
Il datore di lavoro che intende far valere le dimissioni implicite deve:
- attendere che l’assenza superi il termine previsto (almeno 15 giorni);
- comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro competente in base al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
- indicare nella comunicazione tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore;
- trasmettere la stessa comunicazione anche al lavoratore, per garantirgli l’esercizio del diritto di difesa;
- effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione tramite il modello UNILAV entro 5 giorni dalla comunicazione all’Ispettorato.
La comunicazione all’Ispettorato rappresenta quindi un passaggio obbligatorio e costituisce il punto di partenza (dies a quo) per il decorso del termine dei 5 giorni previsti per la comunicazione Unilav di cessazione.
Inoltre, la data di cessazione riportata nel modulo UNILAV non potrà essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza all’Ispettorato.
Prevalenza delle dimissioni del lavoratore
E’ importante evidenziare che la comunicazione di cessazione telematica di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace ed il rapporto non è pertanto risolto :
- se, anche in data successiva alla comunicazione all’Ispettorato da parte del datore, il lavoratore presenta denuncia telematica di dimissioni;
- anche se la presentazione di dimissioni è per giusta causa.
La comunicazione telematica da parte del lavoratore prevale quindi:
- sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro
- ferma restando la necessità per il lavoratore di assolvere il relativo onere probatorio (circ. Inps n.163/2003).
Quando non si applicano le dimissioni implicite
Non è possibile applicare la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti:
- Nei casi protetti dall’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, ossia:
- lavoratrici in gravidanza
- lavoratrici madri o lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del bambino
- oppure nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
- in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Per queste categorie di lavoratori, considerate più vulnerabili, continua ad applicarsi la normativa speciale che prevede la convalida obbligatoria delle dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro.
L’annullamento delle dimissioni per fatti concludenti
Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore (suo è l’onere della prova) dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per:
- causa di forza maggiore (ad esempio, un ricovero ospedaliero);
- fatto imputabile al datore di lavoro.
Analogo effetto si ha:
- se il lavoratore prova di aver comunque provveduto alla comunicazione al datore;
- se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
Rapporto con le previsioni disciplinari dei CCNL
Molti contratti collettivi prevedono che un’assenza ingiustificata protratta possa comportare conseguenze disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In questi casi, il datore di lavoro potrà decidere:
- se intende procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto previsto dal CCNL, seguendo la procedura disciplinare stabilita dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori;
- oppure se intende seguire, ricorrendone le condizioni, la procedura delle dimissioni implicite.
Le previsioni contrattuali in materia devono quindi essere considerate un corpus unico salvo che il CCNL applicato disciplini espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.
Effetti economici
Nella procedura di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro non è tenuto a versare retribuzione e contributi per il periodo di assenza ingiustificata.
Inoltre, può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Tutele, Verifiche e Responsabilità
L’Ispettorato del lavoro può verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
Se accerta che la comunicazione non è veritiera, la cessazione del rapporto resta priva di effetti.
Il datore potrebbe in questo caso essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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Pexel Foto di Ann H