IL PERIODO DI PROVA NEI TEMPI DETERMINATI

Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n.6 del 27 marzo 2025, ha fornito chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal “Collegato lavoro” (Legge n.203/2024) in materia di periodo di prova nei contratti a tempo determinato.

Inquadramento normativo

Il Collegato Lavoro attua la direttiva europea 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili con l’obiettivo di garantire che la durata del periodo di prova nei contratti a termine sia effettivamente proporzionata alla durata del contratto stesso.

Le principali novità

La normativa precedente stabiliva genericamente che nei contratti a tempo determinato il periodo di prova dovesse essere “proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere”, ma non forniva parametri precisi per determinare tale proporzionalità.

Con le nuove disposizioni, in vigore dal 12 gennaio 2025, sono introdotti criteri oggettivi per calcolare la durata del periodo di prova e precisamente:

  • Formula base: 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro
  • Limiti minimi e massimi:
    • Minimo: 2 giorni di effettiva prestazione (per qualsiasi durata contrattuale)
    • Massimo: 15 giorni per contratti fino a 6 mesi
    • Massimo: 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi
    • Per contratti oltre i 12 mesi: si applica la formula base, potendo superare i 30 giorni

Rapporto con la contrattazione collettiva

La legge prevede espressamente la possibilità di disposizioni più favorevoli da parte della contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Tali disposizioni più favorevoli sono da intendersi principalmente come una minore durata del periodo di prova, in virtù del principio del favor praestatoris.

È importante sottolineare che i limiti massimi (15 e 30 giorni) non possono essere derogati in peius dalla contrattazione collettiva, rappresentando un tetto invalicabile.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti di lavoro stipulati a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024.

Schema riepilogativo della nuova disciplina

Durata del contratto

Formula di calcolo

Durata minima

Durata massima

Fino a 6 mesi

1 giorno ogni 15 giorni di calendario

2 giorni

15 giorni

Da 6 a 12 mesi

1 giorno ogni 15 giorni di calendario

2 giorni

30 giorni

Oltre 12 mesi

1 giorno ogni 15 giorni di calendario

2 giorni

Oltre 30 giorni come da formula (salvo minor periodo stabilito dal ccnl)

Esempi pratici di calcolo

Durata contratto

Calcolo teorico

Durata effettiva

Note

15 giorni

1 giorno

2 giorni

Si applica la durata minima

1 mese (30 giorni)

2 giorni

2 giorni

 

3 mesi (90 giorni)

6 giorni

6 giorni

 

6 mesi (180 giorni)

12 giorni

12 giorni

 

9 mesi (270 giorni)

18 giorni

18 giorni

 

12 mesi (365 giorni)

24 giorni

24 giorni

 

18 mesi (547 giorni)

36 giorni

36 giorni

Maggiore di 30 gg (salvo ccnl più favorevole) perché oltre i 12 mesi

Considerazioni

Da apprezzare la definizione di un periodo di prova  standardizzato per i contratti a termine che aiuta a ridurre il contenzioso.

Da rilevare che il Ministero individua come condizione di miglior favore per il lavoratore unicamente  la riduzione del periodo di prova.

Questa interpretazione sembra escludere però quanto previsto dalla legge nella parte in cui si legge  che ‘il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale ……… alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego’.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro





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