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Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n.6 del 27 marzo 2025, ha fornito chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal “Collegato lavoro” (Legge n.203/2024) in materia di periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
Sommario
ToggleIl Collegato Lavoro attua la direttiva europea 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili con l’obiettivo di garantire che la durata del periodo di prova nei contratti a termine sia effettivamente proporzionata alla durata del contratto stesso.
La normativa precedente stabiliva genericamente che nei contratti a tempo determinato il periodo di prova dovesse essere “proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere”, ma non forniva parametri precisi per determinare tale proporzionalità.
Con le nuove disposizioni, in vigore dal 12 gennaio 2025, sono introdotti criteri oggettivi per calcolare la durata del periodo di prova e precisamente:
La legge prevede espressamente la possibilità di disposizioni più favorevoli da parte della contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Tali disposizioni più favorevoli sono da intendersi principalmente come una minore durata del periodo di prova, in virtù del principio del favor praestatoris.
È importante sottolineare che i limiti massimi (15 e 30 giorni) non possono essere derogati in peius dalla contrattazione collettiva, rappresentando un tetto invalicabile.
La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti di lavoro stipulati a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024.
Durata del contratto | Formula di calcolo | Durata minima | Durata massima |
Fino a 6 mesi | 1 giorno ogni 15 giorni di calendario | 2 giorni | 15 giorni |
Da 6 a 12 mesi | 1 giorno ogni 15 giorni di calendario | 2 giorni | 30 giorni |
Oltre 12 mesi | 1 giorno ogni 15 giorni di calendario | 2 giorni | Oltre 30 giorni come da formula (salvo minor periodo stabilito dal ccnl) |
Durata contratto | Calcolo teorico | Durata effettiva | Note |
15 giorni | 1 giorno | 2 giorni | Si applica la durata minima |
1 mese (30 giorni) | 2 giorni | 2 giorni | |
3 mesi (90 giorni) | 6 giorni | 6 giorni | |
6 mesi (180 giorni) | 12 giorni | 12 giorni | |
9 mesi (270 giorni) | 18 giorni | 18 giorni | |
12 mesi (365 giorni) | 24 giorni | 24 giorni | |
18 mesi (547 giorni) | 36 giorni | 36 giorni | Maggiore di 30 gg (salvo ccnl più favorevole) perché oltre i 12 mesi |
Da apprezzare la definizione di un periodo di prova standardizzato per i contratti a termine che aiuta a ridurre il contenzioso.
Da rilevare che il Ministero individua come condizione di miglior favore per il lavoratore unicamente la riduzione del periodo di prova.
Questa interpretazione sembra escludere però quanto previsto dalla legge nella parte in cui si legge che ‘il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale ……… alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego’.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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