IL NUOVO CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il 16 febbraio 2024 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo Studi professionali Confprofessioni con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Di seguito si riepilogano gli aumenti contrattuali previsti e l’una tantum.

Minimi tabellari

E’ previsto un aumento dei minimi di contratto scaglionato in 4 tranche.

Qui di seguito si riporta la tabella delle retribuzioni previste alle varie scadenze:

Confedertecnica

In aggiunta a quanto sopra, per i soli lavoratori del comparto Confedertecnica assunti prima del 1° luglio 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, viene istituita la voce “Elemento nazionale di allineamento contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali e che sarà pari a

  • 42,35 euro per il livello 1;
  • 102,53 euro per il livello 2;
  • 110,40 euro per il livello 3S.

Tale elemento di paga non viene riconosciuto ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2004, ancorché appartenenti al medesimo comparto.

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2029, le parti sociali hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum pari a 400 euro per ogni livello, suddivisa in 2 quote, di cui:

  • la prima di 200 euro, da corrispondersi con la retribuzione del mese di maggio 2024,
  • e la seconda di 200 euro, con la retribuzione di maggio 2025.

“Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione”.

Inoltre, “le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR” e che “l’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente”; tale ultima previsione è un elemento certamente innovativo di questo rinnovo.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

Tag: