IL LAVORO OCCASIONALE CON I VOUCHER
Il DL 50/2017, all’articolo 54-bis, disciplina le Prestazioni di Lavoro Occasionale ed il Libretto di Famiglia.
Come si intuisce dal nome, il Libretto di Famiglia è dedicato alla prestazioni occasionali rese nell’ambito familiare (baby-sitting, lezioni private, ecc.) mentre con i PrestO ci si rivolge alle aziende ed alle prestazioni occasionali rese nell’ambito di una attività di impresa, studio professionale, associazione, ecc.
In questo articolo ci occuperemo esclusivamente delle Prestazioni Occasionali rese in favore delle Aziende private (PrestO).
COSA E’ IL PrestO (ex Voucher)
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti e condizioni stabilite dal DL 50/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
DA NON CONFONDERE
Sebbene presentino caratteristiche simili, non si deve confondere il PrestO con il lavoro autonomo occasionale:
- Il PrestO è una prestazione resa sotto la direzione di un datore di lavoro, è regolata dal DL 50/2017 e si colloca nell’alveo del lavoro subordinato.
- L’attività di lavoro autonomo occasionale è invece una prestazione svolta senza subordinazione ed è regolata dal Codice Civile (artt. 2222 e seguenti) – vedi ns. articolo e successivi.
REGISTRAZIONE PREVENTIVA SULLA PIATTAFORMA INPS
Per poter utilizzare i PrestO il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, ciascuno nella propria sezione, devono prima registrarsi sull’apposita piattaforma informatica sul sito dell’INPS.
L’iscrizione può avvenire con una delle seguenti modalità:
- On line accedendo al portale web dell’Inps con il proprio SPID o CNS ed inserendo in alto, nella barra di ricerca, “contratto di prestazione occasionale”;
- Tramite il Contact Center dell’Inps;
- Tramite gli Intermediari abilitati.
COME SI ATTIVA UN PRESTO
Il Datore di Lavoro deve creare un ‘fondo’ sulla piattaforma informatica dell’Inps, versando le somme con le quali l’Istituto provvederà poi a pagare il lavoratore.
I pagamenti per alimentare il ‘plafond’ possono essere effettuati utilizzando:
- il modello F24-Elide con causale CLOC.
In questo caso la disponibilità delle somme avverrà dopo circa 10 giorni dal versamento.
- accedendo alla propria area e caricando da carta di credito con il servizio PagoPA.
La disponibilità sarà data dopo circa 24/48 ore.
Attenzione: fino a quando non c’è la disponibilità delle somme non è possibile effettuare una prestazione.
CHI PUO’ UTILIZZARLI
Non tutti i datori di lavoro possono utilizzare i PrestO.
Possono farlo:
- I datori di lavoro del settore privato (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata);
- compreso il settore Alberghiero e Turistico;
- compreso anche le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1;
- Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, senza alcun limite di dipendenti, ma esclusivamente per le esigenze temporanee o eccezionali analiticamente indicate dalla norma.
Condizioni particolari (vedi più avanti) sono previste per:
- Datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimenti;
- Società sportive, sport: è in corso una profonda e specifica revisione delle norme del settore ed è bene attendere gli opportuni chiarimenti.
IL NUMERO DEI DIPENDENTI
Per poter attivare i PrestO i datori di lavoro devono avere un numero limitato di lavoratori dipendenti in forza.
- In generale non devono avere in forza più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
- Le aziende che svolgono attività principale e/o prevalente di fiere, congressi, eventi, stabilimenti balneari e parchi divertimento con codici ATECO 82.30.00 – 96.04.20 – 93.21.01 – 96.09.05 non devono superare invece il limite di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza (vedi Circolare Inps n. 75/2023).
Per il calcolo della media dei dipendenti si considera il semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente lo svolgimento del lavoro occasionale. Per il dettaglio si vedano il paragrafo 6.2 della circolare Inps n. 107/2017 ed il paragrafo 3 del messaggio Inps n. 2887/2017.
CHI NON PUO’ UTILIZZARLI
Non possono invece utilizzarli:
- Le imprese operanti nel settore dell’agricoltura (vedi però la specifica disciplina della Legge Bilancio 2023);
- Le imprese dell’edilizia e di settori affini;
- Le imprese di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- Le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Tutte le imprese, nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Attenzione: non possono utilizzare i PrestO i datori di lavoro che abbiano già alle proprie dipendenze il lavoratore stesso, oppure con il quale abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (il divieto non riguarda il personale che eventualmente sia stato in precedenza utilizzato con contratto di somministrazione).
IL NUMERO MASSIMO DI ORE
Il lavoratore non può fare più di 280 ore in un anno (1/1-31/12) con lo stesso datore di lavoro.
Attenzione: il mancato rispetto di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a lavoro tempo indeterminato e a tempo pieno.
I LIMITI DI IMPORTO PER IL DATORE DI LAVORO
Avendo a riferimento l’anno civile 01/01-31/12 il datore di lavoro deve corrispondere:
- Al massimo 2.500 euro a ciascun prestatore di lavoro occasionale;
- Al massimo 10.000 euro, sommando i compensi di tutti i prestatori di lavoro occasionale (15.000 euro per le aziende che svolgono attività principale e/o prevalente con codici Ateco2007 82.30.00-96.04.20-93.21.01-96.09.05)
Gli importi devono intendersi al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione: in sostanza si fa riferimento alle somme nette percepite dal lavoratore.
Attenzione: ai fini del massimo di 10.000 euro, si computano solo al 75% i compensi che il datore di lavoro corrisponde a:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se studenti (anche universitari);
- disoccupati che abbiano rilasciato ai Centri per l’Impiego la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa (DL 150/2015 art.19);
- percettori di Naspi, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I LIMITI DI IMPORTO PER IL LAVORATORE
Avendo a riferimento l’anno civile 01/01-31/12 il lavoratore deve percepire:
- Al massimo 2.500 euro da ciascun datore di lavoro;
- Al massimo 5.000 euro, sommando i compensi percepiti da tutti i vari datori di lavoro.
DIRITTI E VANTAGGI DEL LAVORATORE
Il lavoratore percettore di PrestO:
- È assicurato ai fini pensionistici con iscrizione alla Gestione Separata L.335/1995;
- E’ assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail);
- Ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dal Dlgs 66/2003 agli articoli 7, 8 e 9;
- Ha diritto alla tutela integrale della salute e della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008);
Ha diritto inoltre a ricevere l’informativa per la trasparenza ex DL 104/2022.
I compensi percepiti dal lavoratore:
- sono esenti da imposizione fiscale
- non incidono sul suo stato di disoccupato
- sono computabili ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno.
QUANTO COSTA
Il costo complessivo per il datore di lavoro è di 12,41 euro per ogni ora:
- 9,00 euro di compenso netto al lavoratore;
- 2,97 euro per contributi Inps;
- 0,32 euro per contributi Inail;
- 0,12 euro per oneri di gestione.
Attenzione: per ciascuna giornata di prestazione, il datore di lavoro non può erogare meno di 36,00 euro netti per prestatore (compenso pari a 4 ore).
Questo anche se la prestazione effettiva è inferiore alle 4 ore.
IL COMPENSO DEL LAVORATORE
Il compenso del lavoratore è di 9 euro netti per ogni ora.
La somma è pagata direttamente dall’Inps, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante accredito sul conto corrente indicato dal lavoratore al momento della registrazione sul portale dell’Inps stesso.
LA COMUNICAZIONE
Il datore di lavoro deve trasmettere una dichiarazione:
- almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione;
- attraverso la piattaforma informatica INPS;
- ovvero avvalendosi dei servizi di contact center.
Si consiglia l’utilizzo della piattaforma ai fini della prova dell’avvenuta comunicazione e della sua tempestività.
La dichiarazione deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
- il compenso pattuito per la prestazione.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o mail.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, il datore di lavoro deve comunicare:
- sempre accedendo alla piattaforma Inps o tramite contact center;
- la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS;
- entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
In mancanza della revoca, l’INPS provvede comunque al pagamento delle prestazioni al lavoratore.
LA TRASPARENZA
Le informazioni minime ai fini della trasparenza sono definite alle lettere da a) a e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL 50/2017 e sono :
- identificazione delle parti;
- luogo di lavoro;
- oggetto della prestazione lavorativa;
- data e ora di inizio e fine della prestazione;
- compenso pattuito.
L’informativa deve essere trasmessa al lavoratore, in formato elettronico o in forma cartacea, prima dell’inizio della prestazione o resa disponibile nel sito aziendale comunicando le modalità di accesso.
LE SANZIONI
In caso di:
- violazione dell’obbligo di comunicazione;
- o di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 (numero di dipendenti, settore e/o attività autorizzate);
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Il mancato rispetto:
- dei limiti di importo;
- o di numero di ore (280 in un anno per prestatore);
determina la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Orlando Dainelli