IL DECRETO LAVORO E LA SICUREZZA
Il Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023, interviene a rafforzare alcune regole di sicurezza sul lavoro ed antinfortunistiche.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria:
- nei casi previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro);
- qualora la nomina sia richiesta dalla valutazione dei rischi dell’art. 28 (nuova previsione).
Obblighi dell’ impresa familiare e dei lavoratori autonomi
I componenti dell’impresa familiare art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare:
- oltre a quanto già previsto dal Dlgs 81/2008,
- anche idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV dello stesso Testo Unico ( lavori edili e di ingegneria civile nei cantieri temporanei e mobili).
Obblighi del medico competente
Il medico competente, in occasione delle visite di assunzione, richiederà ora al lavoratore anche la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e terrà conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
Per consentire l’assolvimento degli obblighi aziendali entro i termini, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti di legge.
Informazione, formazione e addestramento dei Lavoratori
Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro già prevede che il Datore di Lavoro fornisca ai lavoratori interessati ogni necessaria, adeguata e specifica informazione, istruzione, formazione ed addestramento per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione.
Nel caso di utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari, la formazione, informazione ed addestramento devono essere tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Informazione, formazione e addestramento del Datore di Lavoro
Anche il Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti devono attuare una serie di disposizioni riguardanti la loro informazione e formazione.
La nuova previsione, che si aggiunge a quelle esistenti, riguarda infatti il Datore di Lavoro stesso che faccia uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71, comma 7 , del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.
Il Datore deve ora provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo di tali attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Per la violazione di questa nuova disposizione è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Contenuti e modalità di formazione
La Conferenza Stato-Regioni definisce la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e di verifica finale di apprendimento ed efficacia della formazione.
Si ricorda che il datore di lavoro deve terminare la formazione dei propri lavoratori entro un massimo di 60 giorni dall’assunzione e che deve ripeterla almeno ogni 5 anni.
Viene ora previsto anche:
- un monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione
- il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.
Il monitoraggio e controllo sono affidati sia ai soggetti che erogano la formazione e sia ai soggetti destinatari della stessa.
Alternanza Scuola-Lavoro
Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione è ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento».
Ad integrazione di quanto già prevede la legge 145/2018 in materia (art.1, commi 784 e segg.), le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza:
- devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR)
con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
L’integrazione al DVR deve essere fornita all’istituzione scolastica ed allegata alla Convenzione.
Assicurazione contro gli infortuni per docenti e studenti
Viene estesa l’assicurazione Inail alle attività di insegnamento-apprendimento del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024.
A tal fine il Decreto Lavoro ha provveduto ad ampliare ed integrare l’elenco dei soggetti assicurati Inail.
Sono state pertanto ricomprese nell’assicurazione, se non già previste dall’articolo 4 del Dpr 1124/1965 (Testo Unico Infortuni), alcune categorie di persone tra cui gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza.
Attività Ispettiva
Per rafforzare l’attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, evasione contributiva e lavoro irregolare, gli enti pubblici e privati (es. Inps, Inail, Enasarco, ecc.) condividono le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Guardia di Finanza.
L’INL dislocherà un contingente di Ispettori sul territorio di Sicilia, Trento e Bolzano presso le relative sedi Inps ed Inail.
Orlando DAINELLI