IL DECRETO LAVORO E LA SICUREZZA

Il Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro), in vigore dal 5 maggio 2023, interviene a rafforzare  alcune regole  di sicurezza sul lavoro ed antinfortunistiche.

 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il  datore  di  lavoro deve   nominare  il  medico  competente  per  l’effettuazione  della sorveglianza  sanitaria:

  • nei  casi  previsti  dal  Dlgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro);
  • qualora  la nomina  sia  richiesta  dalla valutazione dei  rischi dell’art. 28 (nuova previsione).

 

Obblighi dell’ impresa familiare  e  dei lavoratori autonomi

I componenti dell’impresa familiare art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai  sensi dell’articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del  fondo,  i  soci  delle  società  semplici  operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare:

  • oltre a quanto già previsto dal Dlgs 81/2008,
  • anche  idonee opere provvisionali  in conformità  alle disposizioni del titolo IV dello stesso Testo Unico ( lavori edili e di ingegneria civile nei cantieri temporanei e mobili).

 

Obblighi del medico competente

Il medico competente, in occasione delle visite  di  assunzione,  richiederà  ora  al  lavoratore anche  la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e terrà  conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di idoneità.

Per consentire l’assolvimento degli obblighi aziendali entro i termini, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti di legge.

 

Informazione, formazione e addestramento  dei Lavoratori

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro già prevede che il Datore di Lavoro fornisca ai lavoratori interessati  ogni necessaria, adeguata e specifica  informazione, istruzione, formazione ed addestramento  per ogni attrezzatura di  lavoro messa a disposizione.

Nel caso di utilizzo di attrezzature   che   richiedano    conoscenze    e  responsabilità  particolari,   la formazione, informazione ed addestramento devono essere tali  da consentire l’utilizzo delle attrezzature  in  modo  idoneo  e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano  essere  causati  ad altre persone.

 

Informazione, formazione e addestramento  del Datore di Lavoro

Anche il Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti devono attuare una serie di disposizioni riguardanti la loro informazione e formazione.

La nuova previsione, che si aggiunge a quelle esistenti,  riguarda infatti  il Datore di Lavoro stesso  che faccia  uso delle  attrezzature  che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71, comma 7 , del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Il Datore deve ora provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo di tali  attrezzature in modo  idoneo  e sicuro.

Per la violazione di questa nuova disposizione è previsto l’arresto da tre a sei mesi o  l’ammenda da 2.500 a 6.400  euro.

 

Contenuti e modalità di formazione

La Conferenza Stato-Regioni  definisce la durata, i contenuti  minimi,  le modalità  della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di lavoro e  di verifica finale di apprendimento ed efficacia della formazione.

Si ricorda che il datore di lavoro deve terminare la formazione dei  propri lavoratori entro un massimo di 60 giorni dall’assunzione  e che deve ripeterla almeno ogni 5 anni.

Viene ora previsto anche:

  • un monitoraggio dell’applicazione degli accordi  in materia di formazione
  • il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa  di  riferimento.

Il monitoraggio e controllo sono affidati  sia  ai  soggetti  che  erogano  la  formazione  e  sia ai  soggetti destinatari della stessa.

 

Alternanza Scuola-Lavoro

Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma  dell’alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il Ministero dell’istruzione è ridenominata «Piattaforma per i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento».

Ad integrazione di quanto già prevede la legge 145/2018 in materia (art.1, commi 784 e segg.), le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per l’alternanza:

  • devono integrare  il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR)

con un’apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali e per l’orientamento.

L’integrazione al DVR deve essere  fornita all’istituzione  scolastica  ed   allegata  alla Convenzione.

 

Assicurazione contro gli infortuni per docenti e studenti

Viene estesa l’assicurazione Inail alle attività  di   insegnamento-apprendimento  del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione   terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno  scolastico e per l’anno  accademico  2023-2024.

A tal fine il Decreto Lavoro ha provveduto ad ampliare ed integrare l’elenco dei soggetti assicurati Inail.

Sono state  pertanto ricomprese nell’assicurazione, se non già previste  dall’articolo 4 del Dpr 1124/1965 (Testo Unico Infortuni), alcune categorie di persone  tra cui  gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attività  di docenza.

 

Attività Ispettiva

Per rafforzare l’attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, evasione contributiva e lavoro irregolare, gli enti pubblici e privati (es. Inps,  Inail, Enasarco, ecc.) condividono le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Guardia di Finanza.

L’INL dislocherà un contingente di Ispettori sul territorio di Sicilia, Trento e Bolzano presso le relative sedi Inps ed Inail.

 

Orlando DAINELLI

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