IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: ESONERO CONTRIBUTIVO 100%
Il c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021) ha introdotto il contratto di rioccupazione.
L’obiettivo del provvedimento è quello di incentivare l’assunzione dei lavoratori in stato di disoccupazione post-emergenza epidemiologica, mediante uno sgravo contributivo totale.
L’incentivo
- 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (al netto dei contributi INAIL)
- viene riconosciuto nel limite massimo di importo di 6.000 euro su base annua (€ 6.000/12)
- per una durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di avvio del rapporto di lavoro.
Quali sono le caratteristiche del contratto di rioccupazione?
Si tratta di un contratto:
- di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- obbligatoriamente stipulato, in forma scritta ai fini della prova,
- nel periodo tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021.
L’assunzione deve essere altresì subordinata all’avvio di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo in cui è inserito.
Al termine di tale periodo, entrambe le parti possono decidere di risolvere il contratto.
Se ciò non accade, lo stesso proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Chi sono i soggetti che possono beneficiare dell’incentivo?
L’INPS, con circolare n. 115/2021, ha chiarito che possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati.
Restano esclusi:
- I datori di lavoro domestici
- I datori di lavoro agricoli
Quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo?
Le condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio sono:
- Stato di disoccupazione del lavoratore (secondo la previsione dell’ 19 del D.lgs n. 150/2015) alla data della nuova assunzione;
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative;
- I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Come fare per ottenere i benefici?
L’INPS, con il Messaggio n. 3050/2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla modalità di richiesta. Dal 15 settembre sarà possibile presentare domanda utilizzando il modulo di istanza online “RIOC” disponibile sul sito www.inps.it.
Francesca PAOLINI