IL BONUS UNDER 30 NEET PER LE AZIENDE

Il Decreto Lavoro  (DL 48/2023) ha introdotto un nuovo bonus per le assunzioni di giovani under 30 NEET.

Mancano pochi giorni alla data stabilita per la sua decorrenza e,  pur non essendo state ancora emanate le disposizioni applicative, se ne  riassumono le principali caratteristiche:

 

A CHI SPETTA

Premesso il rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’agevolazione spetta per le assunzioni:

  • effettuate da datori di lavoro privati;
  • di giovani  che non abbiano compiuto 30 anni alla data di assunzione;
  • di giovani che siano NEET e cioè che non lavorino e non siano inseriti  in corsi di studio o  di formazione;
  • che avvengano nel periodo 01/06/2023 – 31/12/2023;
  • di iscritti al Programma Operativo Nazionale  Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani);
  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • oppure con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
QUANTO

Il bonus NEET under 30 prevede una agevolazione:

  • pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile di ciascun NEET assunto; 
  • per un massimo di 12 mesi;

 

CUMULABILITA’

L’incentivo NEET under 30 e’ cumulabile:

  • con l’incentivo degli under 30 (e under  36 – se e quando sarà attivo);
  • con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; 
  • nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  • limitatamente al periodo di applicazione  01/06/2023-31/12/2023;
  • nella misura massima del 20%  della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

 

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal bonus:

  • i rapporti di lavoro domestico;
  • e, si ritiene, i lavoratori con il contratto di lavoro intermittente.

 

COME FARE

La procedura per la richiesta dell’incentivo è analoga a quelle già adottate in passato e pertanto:

  • l’azienda presenta  apposita richiesta telematica all’Inps;
  • l’Inps  comunica telematicamente, entro 5 giorni,  l’effettiva disponibilità delle risorse per l’accesso all’incentivo;
  • il riconoscimento avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • il datore di lavoro deve fare l’assunzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell’Inps;
  • sempre entro gli stessi 7 giorni  il datore di lavoro  deve comunicare telematicamente all’Inps l’avvenuta stipula del contratto;
  • l’azienda conguaglia il credito  nelle denunce contributive mensili (UNIEMENS).

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio.

È prevista l’adozione di un apposito decreto dell’ANPAL  per la disciplina specifica dell’agevolazione.

 

LA CONVERSIONE IN LEGGE

Si ricorda che il Decreto è in attesa di conversione in legge e che, in tale sede, potrebbero essere apportate modifiche o correzioni.

 

Orlando Dainelli

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