I NUOVI BUONI PASTO
Il D.M. 7 giugno 2017, n. 122 ha apportato modifiche alla regolamentazione dei buoni pasto (o ticket restaurant). La disposizione entrerà in vigore il 9 settembre 2017 è consentirà ai dipendenti di effettuare anche la spesa usufruendo delle esenzioni previste appunto per i buoni pasto.
Si potranno cumulare fino ad 8 buoni da utilizzarsi nei seguenti esercizi convenzionati: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi e ittiturismi.
La pubblicazione del decreto ci offre lo spunto per riepilogarne la normativa.
I buoni pasto sono dei ticket in formato cartaceo o elettronico che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa aziendale.
Spettano se previsti in un contratto collettivo o dalla norma e possono essere corrisposti anche ai lavoratori parasubordinati o co.co.co.
In mancanza perciò di un contratto o norma che li preveda, questi benefici non possono essere pretesi.
Normalmente il valore della mensa, e dei servizi sostitutivi come i ticket restaurant, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Ogni lavoratore ha diritto ad un buono pasto giornaliero, per ogni giorno di lavoro effettuato.
Fruiscono del buono pasto e della relativa esenzione anche i lavoratori part time la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.
I lavoratori part-time che non prestano servizio per l’intera giornata hanno sempre diritto ai buoni pasto se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’orario di lavoro copre la fascia oraria di un pasto
- l’orario non copre la fascia oraria ma la distanza tra l’abitazione e l’azienda rende impossibile fruirlo nella fascia oraria anzidetta.
I buoni pasto cartacei sono esenti da tassazione e contribuzione fino all’importo giornaliero di € 5,29.
Dal 1′ luglio 2015 i buoni pasto elettronici sono esenti fino ad € 7 giornalieri.
Ai fini della tassazione/contribuzione il riferimento è dato dal valore facciale del buono pasto.
La parte che eccede i limiti sopraddetti (al netto della eventuale somma trattenuta a tale titolo al dipendente) deve essere assoggettata a normale tassazione fiscale e contributiva.
Qualora il lavoratore si rechi in trasferta, la fornitura del “ticket restaurant” in aggiunta al rimborso del vitto, determina:
- la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta
- l’integrale tassazione del predetto ticket
Per poter godere dell’esenzione i buoni pasto devono essere erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi come chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 326/E/1997.
L’Amministrazione ha inoltre chiarito che per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.
L’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria è dunque flessibile, ma è consigliabile evitare classificazioni strumentali volte alla concessione di benefits ad personam.
E’ possibile adottare anche più sistemi contemporaneamente (ad es. istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora, magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).
Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto beneficiando della franchigia di euro 5,29 di esclusione dal reddito.
I buoni pasto possiedono le seguenti caratteristiche:
- non sono cedibili
- sono cumulabili fino ad un massimo di otto (dal 9/9/2017)
- non sono commercializzabili o convertibili in denaro
- possono essere utilizzabili solo dal titolare
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale (non c’è quindi possibilità di resto, ma nulla vieta di integrarne l’importo).
Quelli in forma cartacea devono riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, la ragione sociale e il codice fiscale della società emittente, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo, uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del lavoratore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato e la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Particolari disposizioni di armonizzazione alle caratteristiche sopra riportate sono state previste nel caso del formato elettronico.
Orlando DAINELLI