GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. n. 127/2021  ha previsto l’estensione dell’obbligo di possesso ed  esibizione  di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza):

  • a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, al fine di accedere ai luoghi ove queste attività vengano svolte.

Sono pertanto ricompresi nell’obbligo anche i lavoratori autonomi, contratti di formazione,  volontari, somministrati,  lavoratori domestici, lavoratori in baby sitting, addetti alla  manutenzione, ecc.

 

Esclusione:

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute (vedi anche  circ 04/08/2021).

 

Green Pass e validità:

Si ricorda che il  Green Pass è rilasciato in uno dei  seguenti casi.

  • vaccinazione contro il COVID-19 con seconda dose o dose unica: la validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale
  • vaccinazione contro il COVID-19 con prima dose
  • guarigione dall’infezione da COVID-19: la validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus: la validità è rispettivamente di 48 ore o 72 ore dall’esecuzione del test.

 

Adempimenti del datore di lavoro:

  • Entro il 15 ottobre 2021: il datore di lavoro deve stabilire le modalità operative ed organizzative per la verifica del Green pass dei lavoratori.
  • Entro il 15 ottobre 2021: il datore di lavoro deve individuare, con atto formale (delega), i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

 

Verifica del Green pass:

A parere dello scrivente Studio  il controllo deve essere quotidiano e precedente all’accesso al luogo dell’attività.

In caso di controllo successivo infatti, si realizzerebbe una diluizione dell’efficacia del controllo al fine della diffusione del contagio e si renderebbe molto difficile l’applicazione di provvedimenti disciplinari.

Deve avvenire attraverso l’App VerificaC19, che permette unicamente di controllare:

  • l’autenticità della certificazione
  • la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario

NB: a chi lavora sempre in smart-working non è richiesto,  ma tale strumento non può essere utilizzato per eludere l’obbligo di green pass.

  • la verifica è ammessa anche a campione, ma  se ne sconsiglia l’adozione per l’ampio potere discrezionale in questo caso  affidato all’Ente accertatore.
  • soggetti esterni: la verifica del possesso del green pass si ritiene debba essere effettuata (c.4, art 3) dall’appaltante titolare del luogo dell’attività a cui il soggetto esterno accede (è bene assicurarsi che l’appaltante avvisi immediatamente l’appaltatore in caso di controllo con esito negativo o accesso senza green pass), ma anche dal datore di lavoro appaltatore.

NB   non è possibile raccogliere le informazioni/documenti  poiché il Garante della Privacy ne ha escluso  la possibilità con circolare 3 settembre 2021 rispondendo ad un quesito per l’accesso alle Palestre. E’ invece ammesso  richiedere in visione il documento di identità per la verifica del titolare del green pass.

 

Cosa succede ai lavoratori senza Green pass:

I lavoratori, qualora:

a) comunichino di non avere la Certificazione verde o ne risultino privi prima dell’accesso al luogo dell’attività:

  • sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza)
  • non hanno diritto alla retribuzione. Non sono previste sanzioni disciplinari o licenziamento e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

NB  si ritiene che il lavoratore assente ingiustificato debba presentarsi quotidianamente per la verifica fino alla produzione del green pass.

b) accedano al luogo dell’attività senza essere in possesso del Green Pass:

  • sono passibili di procedimento disciplinare secondo il ccnl applicato (ivi compreso il licenziamento se previsto).

 

Sospensione e sostituzione del lavoratore:

Esclusivamente le aziende con meno 15 dipendenti possono decidere di sospendere il lavoratore che non è in possesso del Green pass:

  • dopo 5 giorni di assenza ingiustificata
  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione
  • per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta
  • non oltre il 31 dicembre 2021.

NB: se ne sconsiglia l’adozione per le incertezze non ancora chiarite.

 

Sanzioni amministrative:

  • Datore di lavoro: da 400 a 1000 euro per mancata adozione:
    • misure organizzative entro il 15 ottobre 2021
    • mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli entro il 15 ottobre 2021
  • Lavoratore: da 600 a 1500 euro in caso di accesso al luogo di lavoro:
    • Senza green pass valido
    • Senza esenzione certificata

 

Alcune note conclusive:

  • Si raccomanda grande attenzione, anche per le possibilità di difesa in caso di ispezione, nella redazione del  documento che le aziende devono redigere e che  deve contenere le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.
  • Tale documento è da sviluppare in coordinamento con chi si occupa in azienda di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro (Medico Competente, RSL, RSPP, ecc.).
  • E’ utile che il documento anzidetto, una volta redatto, sia consegnato ai lavoratori ed altri eventuali interessati, con prova di avvenuta consegna.
  • Opportuno sarà  informare e stabilire bene quali siano gli atti/documenti che il/i lavoratori addetti al controllo debbano attuare, magari dotandoli di apposito modulo per la raccolta dei dati da segnalare al Prefetto in caso di violazione.
  • Particolare cura andrà posta nello stabilire le tempistiche/modalità di notificazione al lavoratore  del rifiuto all’accesso per esito negativo del controllo per evitare che il lavoratore, ad esempio, eccepisca un certificato medico redatto successivamente alla verifica.
  • Per il personale che si reca all’esterno dell’azienda (es trasferta) è bene prevedere un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione del mancato possesso di green pass.
  • Stabilire quali siano le modalità operative di controllo per il personale che lavora a turni o del personale domestico convivente eventualmente sprovvisto di green pass sarà compito particolarmente gravoso e si auspicano chiarimenti.
  • Infine è bene prevedere chi debba controllare il datore di lavoro, il dipendente preposto al controllo e chi sostituisca l’addetto al controllo delegato in caso di sua assenza.

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha redatto alcuni fac-simili che possono tornare estremamente utili alle aziende:

 

Francesca PAOLINI

Orlando DAINELLI

 

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