GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI DOPO L’APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato  è un contratto di lavoro particolare che consente notevoli sgravi contributivi  e  nel quale, ai normali obblighi e doveri del datore e del lavoratore,  si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla formazione del lavoratore (contratto a causa mista).

A  fronte di questo obbligo sono riconosciuti all’azienda alcuni vantaggi per tutto il periodo di formazione:

  • La possibilità di corrispondere una retribuzione ridotta secondo quanto stabilito dai ccnl;
  • L’esclusione dalla base occupazionale per l’applicazione di particolari normative e istituti contrattuali (es.: ai fini dell’obbligo di assunzione invalidi, ecc.);
  • La riduzione consistente degli oneri contributivi;
  • Vantaggi fiscali quali la non computabilità ai fini IRAP.

 

Cosa succede alla fine dell’apprendistato?

Al  termine del percorso formativo, il rapporto di lavoro può essere risolto o, come più spesso accade, il lavoratore consegue la qualifica ed il rapporto si  ‘stabilizza’  trasformandosi in un ordinario rapporto di lavoro a  tempo indeterminato.

Il lavoratore acquisirà pertanto, il livello, la retribuzione, ecc. del normale lavoratore qualificato.

 

Ci sono altri sgravi contributivi dopo il termine dell’apprendistato?

 

Dlgs 81/2015 art.47 c.7

La legge prevede che, in caso di conferma in servizio  dell’apprendista al termine del periodo formativo, gli sgravi contributivi (per il lavoratore e l’azienda)  proseguano anche  per i 12 mesi successivi.

Il datore di lavoro continuerà quindi a pagare per un anno i contributi con la riduzione prevista nel periodo di apprendistato (circa un terzo dei normali contributi a suo carico).

Restano esclusi solo gli apprendisti che  al momento dell’assunzione fruivano  di un trattamento di disoccupazione.

 

Ma c’è di più.

 

Legge 205/2017  art.1 c.106

Al termine dei 12 mesi sopra indicati,  il comma 106 dell’art. 1 della legge n. 205/2017  ha previsto la prosecuzione degli  sgravi contributivi per  ulteriori 12 mesi, a condizione che:

  • Alla data di qualificazione, l’apprendista non  abbia superato la soglia dei 30 anni.

In questo caso, l’ulteriore agevolazione spetta:

  • per 12 mesi, decorrenti tra il 13mo ed il 24mo mese successivo al consolidamento del rapporto;
  • nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

 

Il caso della qualificazione anticipata

Capita a volte che il rapporto di apprendistato sia trasformato  anticipatamente  e sia attribuita anzitempo la qualificazione all’apprendista.

Spettano anche in questo caso gli sgravi contributivi a decorrere dalla data (anticipata) di qualificazione?

Il Ministero del Lavoro ha in più occasioni ribadito tale diritto (nota n. 3883/2005, circolare n. 27/2008).

E’ tuttavia importante che tale anticipata qualificazione rispetti alcune condizioni:

  • che l’apprendistato abbia avuto una durata minima di sei mesi;
  • che l’ex apprendista continui a svolgere le mansioni previste nell’apprendistato;
  • che il lavoratore abbia dato dimostrazione di avere conoscenze e competenze idonee al conseguimento della qualifica;
  • che sia stato adeguatamente svolto il  programma individuale formativo (PIF).

Se la qualificazione anticipata di  qualche mese rispetto al  termine previsto non dovrebbe  comportare particolari problemi, una trasformazione molto ‘precoce’ potrebbe invece  far sorgere qualche perplessità in relazione al completamento della formazione.

Con riferimento alla congruità dello svolgimento del programma individuale formativo,  alcune  indicazioni  sono rinvenibili nella  circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2013.

E’ in ogni caso ovvio  di come debba sempre  essere  assente l’intento fraudolento e/o elusivo e che, ad esempio,  il ripetersi di qualificazioni anticipate  nella stessa azienda possa far scattare accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Olando Dainelli

 

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