FRINGE BENEFITS FINO A 600 EURO
Il c.d. Decreto Aiuti-bis, convertito nella legge n. 142/2022, è intervenuto nuovamente sulla disciplina fiscale dei fringe benefits, modificando la soglia di esenzione fiscale.
Con la circolare 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta a chiarire non pochi dubbi e perplessità.
L’interpretazione che dalla circolare emerge è, per certi versi, molto diversa da quanto in precedenza si potesse desumere.
L’innalzamento della soglia di esenzione
Solamente per il periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato (non in denaro)
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (si in denaro)
- del servizio idrico integrato
- dell’energia elettrica
- del gas naturale
entro il limite complessivo di 600,00 euro ed in deroga ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall’art. 51, c. 3 del TUIR.
Beneficiari dell’agevolazione
I beneficiari dell’agevolazione in esame sono i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato.
Sono altresì inclusi i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. cococo, compensi amministratori, borse di studio, ecc.).
Documentazione delle utenze
Come già detto, per il 2022 anche le somme erogate o rimborsate in denaro al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas rientrano tra i c.d. fringe benefits.
A tale proposito, sarà necessario che il datore di lavoro richieda ai lavoratori:
- i documenti giustificativi delle spese energetiche da sostenere/sostenute, come ad esempio le fatture.
- in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
E’ comunque necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti che le stesse fatture non sono già state richieste a rimborso da altri o in altre sedi, per evitare che il beneficio sia fruito più volte per le stesse spese.
La documentazione dovrà essere conservata per eventuali controlli sia dal datore che dal lavoratore.
Le somme rimborsate dal datore possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purchè riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Utenze intestate ai familiari o al locatore
E’ possibile rimborsare al lavoratore anche le utenze domestiche intestate a:
- coniuge
- familiari a carico, indicati nell’art. 12 del TUIR
- locatore, solamente in caso di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge/familiari
a condizione che tali soggetti abbiano effettivamente sostenuto la spesa.
Imposizione fiscale
Viene confermato l’assoggettamento integrale (fin dal primo euro) del valore complessivo dei fringe benefits se superiore a 600,00 euro annui.
Il cosiddetto bonus carburante può essere erogato nel 2022 (in aggiunta ai 600 euro sopra indicati) nel limite massimo di 200,00 euro annui.
Nel caso che il bonus carburante complessivamente erogato superi la soglia dei 200,00 euro, dovrà essere assoggettato a tassazione l’intero importo fin dal primo euro.
I due limiti parrebbero quindi essere autonomi.
L’interpretazione fornita ora suscita però qualche perplessità e, nel caso l’eccedenza del bonus benzina trovi capienza nel primo limite dei 600 euro, pare in contrasto con quanto indicato nel luglio scorso nella circolare n. 27/2022 dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi ns articolo ‘buono benzina da 200 euro: a chi spetta?’).
Momento Impositivo
La circolare specifica che:
- l’imposizione deve avvenire con riferimento al momento di effettiva percezione del benefit da parte del lavoratore e cioè quando entra nella sua disponibilità;
- si considerano percepite nel 2022 anche le erogazioni in denaro e quelle in natura effettivamente percepite dal lavoratore entro il 12 gennaio 2023;
- per quanto riguarda i ‘voucher‘ rileva il momento in cui vengono consegnati al lavoratore indipendentemente da quando poi questi vengano ‘spesi’.
Regimi fiscali a confronto
FRINGE BENEFITS | REGIME FISCALE “ORDINARIO”
(art. 51, c.3 del TUIR) |
REGIME FISCALE PER IL 2022
(art. 12 D.L. 115/2022) |
LIMITE DI ESENZIONE | 258, 23 euro | 600 euro |
TASSAZIONE IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE |
Intero importo | Intero importo |
TIPOLOGIE
DI FRINGE BENEFITS |
A titolo esemplificativo:
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In aggiunta a quanto previsto dal regime fiscale ordinario:
Le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale)
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APPLICABILITA’
DELL’ESENZIONE |
I beni/servizi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. | I beni/servizi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. |
N.B. In aggiunta ai 600 euro indicati sopra sarà possibile erogare (sempre esenti) i 200,00 euro previsti per il c.d. bonus carburante.
Francesca Paolini
Vedi anche articolo ‘Bonus Carburante’