ESENTI FINO A 3.000 EURO I FRINGE BENEFITS

Il  DL 115/2022  aveva già portato  la soglia di esenzione fiscale  dei fringe benefits ad euro 600,00.

Ora il Decreto Aiuti-quater, approvato ed in corso di pubblicazione,  innalza il tetto ad euro 3.000,00  per il solo anno 2022.

Riepiloghiamo di seguito i principali aspetti cui porre attenzione nell’applicazione della normativa.

 

L’innalzamento della soglia di esenzione

Solamente per il periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito:

  •  il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato (non in denaro)
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (si in denaro)
    • del servizio idrico integrato
    • dell’energia elettrica
    • del gas naturale

entro il limite complessivo di 3.000,00 euro ed in deroga ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall’art. 51, c. 3 del TUIR.

 

Beneficiari dell’agevolazione

I beneficiari dell’agevolazione in esame sono i lavoratori dipendentisia a tempo indeterminato che determinato.

Sono altresì inclusi i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. cococo, compensi amministratori, borse di studio, ecc.).

 

Documentazione  delle utenze

Come già detto,  per il 2022 anche le somme erogate o rimborsate in denaro al lavoratore  per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas  rientrano tra i c.d. fringe benefits.

A tale proposito, sarà necessario che il datore di lavoro richieda ai lavoratori:

  • i documenti giustificativi delle spese energetiche da sostenere/sostenute, come ad esempio le fatture.
  • in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

E’ comunque necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti che le stesse fatture non sono già state richieste a rimborso da altri o in altre sedi, per evitare che il beneficio sia fruito più volte per le stesse spese.

La documentazione dovrà essere conservata per eventuali controlli  sia dal datore che dal lavoratore.

Le somme rimborsate dal datore possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

 

Utenze intestate ai familiari o al locatore

E’ possibile rimborsare al lavoratore anche  le utenze domestiche intestate al:

  • coniuge;
  • familiare a carico, indicato nell’art. 12 del TUIR;
  • locatore, solamente in caso di addebito analitico e non forfetario previsto nel contratto a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge/familiari;
  • condominio,  con riaddebito delle spese al condomino.
  • le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio;
  • a condizione che tali soggetti abbiano effettivamente sostenuto la spesa e non ne abbiano ottenuto altro rimborso.

 

Erogazione a mezzo voucher e buoni d’acquisto

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso voucher o buoni d’acquisto che devono possedere le seguenti caratteristiche (DM 25/03/2016):

  • essere nominativi e cioè intestati al dipendente;
  • essere cartacei o elettronici;
  • non possono essere monetizzati;
  • non possono essere trasferiti o ceduti a terzi;
  • possono dare diritto a più beni/servizi purché il loro valore complessivo non superi la soglia dei 3.000,00 euro.

 

Imposizione fiscale 

Viene confermato l’assoggettamento integrale (fin dal primo euro) del valore complessivo dei fringe benefits se superiore a 3.000,00 euro annui.

Si ritiene che il cosiddetto bonus carburante possa continuare ad  essere erogato nel 2022 in aggiunta ai 3.000 euro sopra indicati,  nel limite massimo di 200,00 euro annui.

Nel caso che il bonus carburante complessivamente erogato superi la soglia dei 200,00 euro, dovrà essere assoggettato a tassazione l’intero importo fin dal primo euro.

I due limiti infatti  parrebbero essere autonomi.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022   suscita  qualche perplessità  nel caso in cui l’eccedenza del bonus benzina trovi ancora  capienza nel primo limite dei 3.000 euro,  e pare in contrasto con quanto indicato nel luglio scorso nella circolare n. 27/2022 dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi ns articolo ‘buono benzina da 200 euro: a chi spetta?’).

 

Momento Impositivo

La circolare specifica che:

  • l’imposizione deve avvenire con riferimento al momento di effettiva percezione del benefit da parte del lavoratore e cioè quando entra nella sua disponibilità;
  • si considerano percepite nel 2022 anche le erogazioni in denaro e quelle in natura effettivamente percepite dal lavoratore entro il 12 gennaio 2023;
  • per quanto riguarda i ‘voucher‘ rileva il momento in cui vengono consegnati al lavoratore indipendentemente da quando poi questi vengano ‘spesi’.

 

 Regimi fiscali a confronto

FRINGE BENEFITS REGIME FISCALE “ORDINARIO”

(art. 51, c.3 del TUIR)

REGIME FISCALE PER IL 2022

(Decreto Aiuti-quater)

LIMITE DI ESENZIONE 258, 23 euro 3.000 euro
 

TASSAZIONE IN CASO

DI SUPERAMENTO

DEL LIMITE

DI ESENZIONE

Intero importo Intero importo
TIPOLOGIE

DI FRINGE BENEFITS

A titolo esemplificativo:

  • i buoni acquisto e/o voucher
  • l’auto ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione in uso o in comodato
  • i prestiti aziendali
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.
In aggiunta a quanto previsto dal regime fiscale ordinario:

Le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale)

 

APPLICABILITA’

DELL’ESENZIONE

I beni/servizi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. I beni/servizi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

N.B. In aggiunta ai 3.000 euro indicati sopra sarà possibile erogare (sempre esenti) i 200,00 euro previsti per il c.d. bonus carburante.

 

Francesca Paolini

 

Vedi anche articolo ‘Bonus Carburante’ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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