FRINGE BENEFITS – ESENZIONE 2021

La legge 69/2021, che ha convertito  in legge il  Decreto Sostegni (DL n. 41/2021),  con il nuovo  art. 6-quinquies ha stabilito l’innalzamento della  soglia di esenzione per i benefits erogati nel 2021.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti e assimilati  che non concorre alla formazione del reddito imponibile è  infatti,  anche per il periodo d’imposta 2021, di euro 516,46.

L’esenzione è stabilita dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR e  si applica ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori per incentivare e/o fidelizzare.

Già per il 2020 il c.d. Decreto Agosto aveva innalzato la soglia ad euro  516,46.

Orlando DAINELLI

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