FRINGE BENEFITS – ESENZIONE 2021
La legge 69/2021, che ha convertito in legge il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), con il nuovo art. 6-quinquies ha stabilito l’innalzamento della soglia di esenzione per i benefits erogati nel 2021.
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito imponibile è infatti, anche per il periodo d’imposta 2021, di euro 516,46.
L’esenzione è stabilita dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR e si applica ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori per incentivare e/o fidelizzare.
Già per il 2020 il c.d. Decreto Agosto aveva innalzato la soglia ad euro 516,46.
Orlando DAINELLI