DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020) Art 112: LIMITE DEI FRINGE BENEFITS 2020
Cosa cambia per le Aziende ed i Lavoratori relativamente ai fringe benefits?
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda (c.d. fringe benefits) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro.
Attenzione perché nel caso che il valore complessivo dei fringe benefits superi nell’anno fiscale (1/1-31/12) il limite di esenzione, gli stessi diventeranno imponibili per intero e dovranno perciò essere tassati ordinariamente fin dal primo euro.
A titolo esemplificativo, tra i fringe benefits soggetti al suddetto limite di esenzione rientrano:
- Beni e servizi forniti da terzi (es.: i buoni acquisto e i buoni carburante)
- i beni/servizi prodotti dall’azienda e concessi ai propri dipendenti
- l’auto concessa ad uso promiscuo
- l’alloggio concesso in uso o in comodato
- gli interessi agevolati sui prestiti aziendali
- l’uso gratuito di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, ecc.
ORLANDO DAINELLI