FERIE E PERMESSI RESIDUI: MONETIZZAZIONE E CONTRIBUTI

Per la maggioranza dei lavoratori si è concluso da poco il periodo delle ferie estive. Ma le ferie ed i permessi residui si possono monetizzare e quindi inserire in busta paga? Mentre nel settore pubblico vige un rigido divieto di tradurre in indennità sostitutiva le ferie e permessi non goduti, nel settore privato sono consentite alcune eccezioni.

monete euroVediamo quali siano i casi possibili  partendo dai tratti distintivi dei due istituti. 

Le ferie rappresentano un diritto costituzionale (art 36) stabilito per il   recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Il diritto alle ferie non è disponibile e quindi  il lavoratore non  vi può rinunciare.

Il Dlgs  n. 66/2003 ha stabilito che la durata minima delle ferie annuali è fissata in quattro settimane:

  1. almeno due settimane (consecutive se richiesto dal lavoratore) devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione
  2. le ulteriori due settimane possono essere fruite, anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva
  3. le eventuali ferie che il lavoratore matura in un anno, eccedenti le quattro settimane minime, possono essere monetizzate in busta paga.

Per quanto riguarda i punti 2) e 3) la contrattazione aziendale  o accordi, anche individuali, tra le parti possono fissare un termine diverso dai 18 mesi per la loro fruizione (Circ Inps  15/2002 e Min Lav 9044/2011).

Sono comunque liquidabili in busta paga le ferie ed i permessi maturati e non goduti al momento della cessazione del rapporto.

In corso di rapporto può capitare però che una parte delle ferie non vengano godute nell’anno di maturazione.

Partendo da questa premessa, in accordo alla convenzione OIL n.132/1970,  l’Inps ha stabilito l’obbligo di contribuzione, per le ferie maturate e non godute, decorsi 18 mesi dal termine stabilito per la loro fruizione.

Se, come sopra riportato,  è stato fissato un termine diverso dai 18 mesi, l’obbligo contributivo decorre da quest’ultimo.

In aggiunta alle ferie, quasi tutti i contratti collettivi prevedono poi un monte ore di permessi retribuiti (rol, par, ex festività, ecc.) annuali che il lavoratore può utilizzare per assenze brevi.

A differenza delle ferie, i permessi  costituiscono un diritto disponibile del  lavoratore e sono quindi monetizzabili se non goduti.

I ccnl stabiliscono normalmente   un termine più ampio, rispetto a quello dell’anno di maturazione, entro il quale i permessi devono essere fruiti o monetizzati.

Anche per i permessi non goduti  l’Inps prescrive il pagamento dei relativi contributi alla scadenza del termine fissato dai ccnl per la loro fruizione/monetizzazione.

Sia l’Inps, con messaggio n. 14605/2011, che il Ministero del Lavoro, con nota 9044/2011, hanno confermato che il termine di fruizione/monetizzazione, anche se già fissato dal ccnl, può essere liberamente variato dalla  contrattazione aziendale, da accordo individuale plurimo  o da pattuizione individuale.

Si può quindi realizzare un accordo tra datore di lavoro e lavoratori che preveda il differimento del termine per la fruizione/monetizzazione dei permessi non goduti alla data di risoluzione del rapporto.

In tal modo l’azienda potrà pagare i relativi contributi entro il 16 del mese successivo alla data di cessazione del dipendente.

Orlando DAINELLI

Tag: