DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020) Art 3: ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PER RINUNCIA ALLA CASSA INTEGRAZIONE
L’articolo 3 del Decreto Agosto riconosce all’azienda l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico:
- per un periodo massimo di 4 mesi;
- fruibili entro il 31 dicembre 2020;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
- l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
- i contributi Inail sono esclusi dal beneficio
alle seguenti condizioni:
- l’azienda deve aver fruito nei mesi di maggio e giugno di cassa integrazione Covid;
- l’azienda non richiede la cassa integrazione introdotta con il Decreto Agosto (9 + 9 settimane per il periodo 13/7/2020-31/12/2020).
- la domanda di cassa integrazione effettuata entro il 14/08/2020 o comunque a cavaliere del 13/07/2020, non preclude l’accesso all’esonero;
- divieto di licenziamento fino al 31/12/2020.
La scelta di rinunciare alla cassa integrazione fino al 31/12/2020, una volta effettuata, non è revocabile.
Attenzione: l’esonero in oggetto, prima di poter essere applicato, deve ottenere l’approvazione della Commissione Europea.
Si preannunciano quindi tempi piuttosto lunghi per la sua fruizione.
La Circolare Inps 105 del 18/09/2020, a più di un mese dalla pubblicazione del Decreto Agosto, non ha chiarito nulla e si è limitata sostanzialmente a richiamare il dettato normativo confermando che si resta in attesa dell’approvazione della Commissione Europea.
L’Inps ha altresì annunciato che sarà emanata un apposita circolare per le modalità attuative della richiesta e del godimento dell’agevolazione.
ORLANDO DAINELLI