COVID-19 E ISOLAMENTO DOMICILIARE: QUANDO E’ MALATTIA?

L’Inps, con il messaggio 9 ottobre 2020  n. 3653, fornisce nuove indicazioni sulla quarantena e l’isolamento domiciliare operando di fatto un giro di vite  per i lavoratori che hanno diritto al trattamento di malattia, secondo le disposizioni già previste dal decreto Cura Italia.

In caso di  lockdown per emergenza Covid che impediscano ai dipendenti  di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà  automaticamente equiparato alla malattia.

Sarà la Asl, il medico di medicina generale o quello dell’ospedale a decidere,  tramite apposito provvedimento,  la quarantena del soggetto che avrà pertanto diritto al trattamento di malattia durante il periodo di isolamento.

Quando invece la quarantena sarà stabilita da un Comune o una Regione non si avrà diritto al trattamento di malattia.

Si ricorda che nel messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 l’Inps aveva già illustrato le prime istruzioni in merito alla gestione delle certificazioni mediche Covid-19.

Relativamente alla quarantena ed alla sorveglianza precauzionale,  l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile,  continui a svolgere l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio.

In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione.

In caso di contagio conclamato,  il lavoratore è invece  temporaneamente incapace al lavoro,  con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione di malattia.

Per quanto attiene la  quarantena all’estero il lavoratore non è in malattia in quanto l’accesso al trattamento si ha solo per disposizione delle preposte autorità sanitarie italiane.

In caso di coincidenza tra quarantena e cassa integrazione, l’Inps rimanda al contenuto del  messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020.

Le medesime indicazioni riguardanti la coincidenza di malattia / cassa integrazione si applicano infatti ai casi di coincidenza di quarantena (o sorveglianza precauzionale per soggetti fragili) / cassa integrazione.

Si ricorda che, per il caso di quarantena dei figli conviventi under 14,  l’Inps era già intervenuto con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020.

Orlando DAINELLI

 

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