LAVORATRICE IN GRAVIDANZA: COSA FARE
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Cosa fare quando il datore di lavoro viene a conoscenza dello stato di gravidanza di una propria lavoratrice dipendente?
In caso di gravidanza, la lavoratrice (salvi i casi di flessibilità previsti) deve astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria).
Fin dall’inizio della gravidanza il datore di lavoro è però tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia ed a porre in atto una serie di comportamenti a garanzia della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro.
DIVIETI AUTOMATICI
Alcuni divieti scattano automaticamente in conseguenza dello stato di gravidanza della lavoratrice:
- divieto di licenziamento a decorrere dai 300 giorni prima la data presunta del parto (dpp) e fino al compimento dell’anno del bambino;
- divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, indipendentemente dal settore di impiego;
- divieto di sospendere dal lavoro la lavoratrice madre nel periodo tra l’inizio della gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino (salvi i casi di sospensione dell’intera attività aziendale o del reparto della lavoratrice);
- divieto di adibire la lavoratrice in maternità al trasporto e al sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve prima di tutto compiere un’analisi specifica delle condizioni in cui operano le lavoratrici in maternità e dei rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici cui possono essere soggette (documento di valutazione dei rischi – DVR).
Non appena viene a conoscenza della gravidanza, se sussistono per lavoratrice ed il nascituro:
- rischi derivanti dall’ambiente di lavoro;
- o dall’esposizione a sostanze pericolose,
il datore di lavoro deve: modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
Se:
- per motivi organizzativi o produttivi la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile;
- oppure quando la lavoratrice è addetta a lavorazioni vietate pericolose, faticose ed insalubri;
- oppure le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute,
allora il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice:
- ad un’altra mansione, anche inferiore ma mantenendo qualifica e retribuzione;
- a mansioni superiori, con passaggio di livello se previsto dal ccnl o dalla legge;
- e deve comunicare la nuova assegnazione all’ITL competente.
Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS), sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Se tutto quanto sopra non è possibile allora:
- la lavoratrice ha diritto all’anticipazione del periodo di congedo di maternità;
- ed il datore di lavoro deve presentare domanda di astensione per lavoro a rischio all’Ispettorato del Lavoro.
Qualora ritenga sussisterne motivo anche la lavoratrice può autonomamente avanzare domanda di astensione anticipata.
La lavoratrice in gravidanza può richiedere permessi retribuiti (dal datore di lavoro) per l’effettuazione di esami, accertamenti o visite mediche in relazione al proprio stato e coincidenti con l’orario di lavoro.
Per fruire dei permessi, la lavoratrice deve informare con congruo anticipo il datore e presentare apposita certificazione relativa alla prenotazione della prestazione ed alla sua effettuazione con data ed orario.
OBBLIGHI DELLA LAVORATRICE
Non appena la lavoratrice accerta il proprio stato, deve:
- comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza;
- trasmettergli il certificato medico di gravidanza, redatto dal proprio ginecologo, riportante la data presunta del parto;
- seguire scrupolosamente le istruzioni impartitele dal datore a tutela della sua salute e sicurezza.
Si ricorda che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e il certificato di parto (o di interruzione di gravidanza) devono essere trasmessi direttamente all’INPS per via telematica, rispettivamente, dal medico del SSN o con esso convenzionato o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN; e che il datore di lavoro ha possibilità di reperirli sul portale INPS.
LE SANZIONI
Le sanzioni previste per le violazioni in materia sono piuttosto pesanti e prevedono anche l’arresto fino a sei mesi nei casi non si osservi:
- il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del DLgs 151/2001;
- il divieto di adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B del DLgs 151/2001;
- l’obbligo di adibire ad altre mansioni la lavoratrice per il periodo per il quale è previsto il divieto.
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
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