CONSEGNA DEL GREEN PASS E SCADENZA DELLA VALIDITA’ DURANTE IL TURNO DI LAVORO
Pubblicata, nella G.U. 20 novembre 2021, n. 277, la Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Consegna Green pass
In primo luogo, la legge di conversione dispone che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. Gli stessi lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Lavoratori somministrati
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione verde Covid-19 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
Validità Green pass
Il nuovo art. 9- novies prevede che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa (articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9).
Nei casi suddetti la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Informazione e sensibilizzazione
Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, il novellato art. 4.bs del D.L. n. 127/2021 dispone che, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008.
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