CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha modificato le regole del congedo di paternità obbligatorio.
Quanti giorni spettano
Dal 13 agosto 2022 il padre lavoratore, dipendente pubblico e privato, ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio per la nascita di un figlio.
In caso di parto plurimo, i giorni da fruire obbligatoriamente passano a 20.
Come
I giorni di congedo sono:
- lavorativi (es.: 5 giorni alla settimana in caso di settimana corta)
- possono essere chiesti anche frazionatamente (es.: 2 giorni prima, poi -dopo una settimana- altri 3 giorni, ecc.)
- non si possono prendere ‘ad ore’.
Quando farli
Si possono fruire:
- da 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- fino a 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
Casi Particolari
Il congedo spetta anche:
- in caso di adozione o affidamento;
- di morte perinatale del figlio;
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Per ‘perinatale’ si intende il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza ed i primi 10 giorni di vita del minore (circolare Inps 42/2021).
I giorni di congedo obbligatorio spettano altresì al padre che fruisca del congedo di ‘paternità alternativo’ (art.28 Dlgs 151/2001).
Modalità di Richiesta
Il padre lavoratore deve richiederlo per iscritto (in forma libera) al datore di lavoro almeno 5 giorni prima, compatibilmente all’evento della nascita e salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal ccnl.
In sostituzione della richiesta scritta, il periodo desiderato può essere inserito dal lavoratore anche sul portale aziendale di gestione delle assenze.
Retribuzione
Per i giorni di congedo è corrisposta al lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga ed è recuperata dall’azienda compensando l’importo con quanto dovuto mensilmente all’Inps a titolo di contributi.
Orlando DAINELLI
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