BUONO BENZINA DA 200 EURO: A CHI SPETTA?
Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), poi convertito nella legge 51/2022, ha stabilito per il solo 2022 l’esenzione IRPEF dei buoni carburante erogati dalle aziende.
Nello specifico l’art. 2 ha previsto la possibilità (non è quindi obbligatorio) per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e fino a 200 euro per lavoratore.
Il valore massimo annuale di 200 euro di buoni benzina si aggiunge ed è cumulabile con la somma di 258,23 euro annuali prevista in via ordinaria dal c.3, art 51 del TUIR, per beni e servizi (benefits) riconosciuti dal datore di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti (misure di welfare aziendale).
A titolo esemplificativo, tra i fringe benefits c.3, art 51 del TUIR rientrano:
- beni e servizi forniti da terzi (es.: i buoni acquisto e i buoni carburante)
- i beni/servizi prodotti dall’azienda e concessi ai propri dipendenti
- l’auto concessa ad uso promiscuo
- l’alloggio concesso in uso o in comodato
- gli interessi agevolati sui prestiti aziendali
- l’uso gratuito di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, ecc.
Le due soglie di esenzione (200 euro per i buoni benzina e 258,23 per gli altri benefits c.3, art.51) sono autonome e perciò:
- nel caso che il valore complessivo del bonus benzina superi nell’anno fiscale il limite di 200 euro, il bonus benzina sarà imponibile per intero e dovrà perciò essere tassato ordinariamente fin dal primo euro (fatto salvo il caso in cui la parte eccedente i 200 euro, sommata al valore degli altri benefits, non superi i 258,23 euro complessivi).
- nel caso che il valore complessivo degli altri benefits (es: buoni spesa, interessi su prestiti, ecc.) superi nell’anno fiscale il limite di 258,23 euro, tali altri benefits saranno imponibili per intero e dovranno perciò essere tassati ordinariamente fin dal primo euro.
Esempio 1: lavoratore dipendente con buoni benzina per euro 100 ed altri benefits (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300 = 100 euro non soggetti e 300 euro soggetti.
Esempio 2: buoni benzina per euro 250 ed altri benefits per euro 200 = 450 euro non soggetti ( l’eccedenza di euro 50 dei buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefits di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR).
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 27/2022 ha chiarito inoltre che:
- è possibile erogare il benefit ad personam, cioè a vantaggio solo di alcuni lavoratori;
- si applica il principio di cassa allargato e cioè si considerano percepiti nel 2022 anche se erogati entro il 12 gennaio 2023;
- l’esenzione è applicabile nel caso di buoni o titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e fino al 12/01/2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi;
- il costo per l’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, purché l’erogazione dei buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e quindi il costo sia ‘inerente’;
- l’esenzione è applicabile anche all’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
- l’esenzione si applica alle sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro.
La circolare dell’ AdE chiarisce infine che, poiché la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Francesca PAOLINI