BONUS DI NATALE ULTIMO ATTO
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Il Decreto Omnibus ha previsto l’erogazione per il 2024 del c.d. Bonus di Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti e già, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito le prime istruzioni.
A seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 167/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul Bonus Natale con la Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024.
Questi aggiornamenti riguardano principalmente l’ampliamento della platea di lavoratori che possono beneficiare dell’agevolazione, nonché le modalità per fare richiesta.
Vediamo nel dettaglio chi ha diritto al bonus, quali sono le condizioni per ottenerlo, come fare per richiederlo, e altri aspetti importanti da tenere in considerazione.
A CHI SPETTA
l bonus è riservato ai:
- lavoratori dipendenti;
- occupati a tempo determinato o indeterminato.
Sono esclusi tutti i titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Pertanto, non hanno diritto al bonus Natale:
- Amministratori con compenso;
- Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
- Tirocinanti.
LE CONDIZIONI
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- Reddito: i lavoratore deve possedere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
- Per la verifica, si considerano tutti i redditi posseduti dal lavoratore;
- devono conteggiarsi anche le quote esenti dei redditi rientranti nel regime rimpatriati o rientro dei cervelli;
- non si considera il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
- Il Nucleo Familiare deve essere composto da:
- almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.
⇒ Con le nuove modifiche normative, il bonus Natale spetta quindi al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia coniugato, separato legalmente ed effettivamente, divorziato, convivente o faccia parte di un nucleo familiare “monogenitoriale”.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. I figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
- Capienza fiscale:
- Il lavoratore deve possedere un’imposta lorda (determinata considerando i soli redditi di lavoro dipendente)
- L’imposta deve essere superiore alla ‘no tax area’ (8500 euro/anno) per lavoro dipendente.
- Incumulabilità:
- il lavoratore non si deve trovare in una delle condizioni di incumulabilità (vedi i casi più avanti indicati).
LA INCUMULABILITA’ DEL BONUS ED I VARI CASI
Per accedere al bonus Natale, è necessario soddisfare il requisito familiare, ovvero avere almeno un figlio fiscalmente a carico.
Tuttavia, questo requisito deve essere valutato insieme al principio di incumulabilità del bonus all’interno dello stesso nucleo familiare, introdotto dal D.L. n. 167/2024.
In particolare, la normativa stabilisce che il bonus Natale non spetta al lavoratore dipendente che sia coniugato o convivente (di fatto) con una persona che, non separata legalmente ed effettivamente, riceve già la stessa agevolazione.
CASO DI DUE LAVORATORI DIPENDENTI
Nel caso in cui due lavoratori dipendenti soddisfino i requisiti reddituali e familiari previsti dalla legge, il bonus spetta solo a uno di loro nelle seguenti situazioni:
- Coniugati, ma non separati legalmente ed effettivamente.
- Conviventi di fatto, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016.
CASO DI CONVIVENZA NON UFFICIALE
Se due lavoratori dipendenti, pur convivendo, non hanno ufficializzato il loro rapporto presso l’anagrafe (e quindi non sono conviventi di fatto secondo la Legge n. 76/2016), entrambi possono beneficiare del Bonus Natale, sempre che siano soddisfatti i requisiti reddituali e che ciascuno dei due lavoratori abbia il figlio a carico. In questo caso, si verifica il cumulo dell’agevolazione, anche se entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare non giuridicamente riconosciuto.
CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Anche i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati possono accedere al Bonus Natale. In tal caso, entrambi i genitori, se soddisfano i requisiti reddituali e familiari, hanno diritto al bonus, a prescindere dal fatto che siano separati o divorziati.
COME FARE PER RICHIEDERLO
Per ricevere il Bonus Natale, il lavoratore deve fare una richiesta formale al proprio datore di lavoro.
Questo può essere fatto compilando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (scarica qui il modello).
In questa dichiarazione, il lavoratore dovrà:
- Confermare il proprio reddito annuo non superiore a 28.000 euro.
- Dichiarare che ha almeno un figlio fiscalmente a carico indicandone il codice fiscale.
- Indicare, se presente, il codice fiscale del coniuge o del convivente (L.76/2016) e dichiarare che la persona indicata non è beneficiaria del bonus.
- Allegare documento di identità valido.
- Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, ed il datore (sostituto d’imposta) potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nell’ F24.
IMPORTO SPETTANTE
L’importo del bonus è fissato in 100 euro, e:
- sarà riproporzionato ai giorni di lavoro effettuati;
- non subirà riduzioni per particolari modalità di lavoro, come il part-time;
- non inciderà sul reddito complessivo del lavoratore ed è pertanto esente.
NOTE IMPORTANTI
- Se il lavoratore ha avuto più contratti di lavoro, deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro.
- Nel caso di più contratti part-time attivi simultaneamente, il lavoratore o la lavoratrice avrà la possibilità di scegliere a quale datore di lavoro fare riferimento per il pagamento.
- In caso di più figli fiscalmente a carico, è sufficiente indicare il codice fiscale di un solo figlio.
- Si è in attesa di chiarimenti circa le modalità di erogazione del bonus Natale per quei lavoratori a cui, pur avendo diritto alla 13ª mensilità, non viene emessa la busta paga, quali ad esempio:
- Operai edili
- Operai agricoli a tempo determinato
- Lavoratori a chiamata
ATTENZIONE
Il datore di lavoro verificherà in sede di conguaglio la spettanza del bonus.
In caso di esito negativo, procederà al recupero dell’importo non spettante.
Il lavoratore potrà richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025, nelle seguenti situazioni:
- Non ha richiesto il bonus al datore di lavoro, pur ricorrendone i presupposti;
- È titolare di un rapporto di lavoro domestico.
- Non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente nel mese di dicembre 2024, pur avendo avuto nel 2024 uno o più rapporti di lavoro subordinato.
NB: Si richiama l’attenzione sull’importanza della dichiarazione di responsabilità che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro. Nel caso di dubbio, si consiglia di richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro
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