APPALTI E SUBAPPALTI: NUOVI OBBLIGHI E DIVIETI
IN BREVE
A decorrere dal 01/01/2020 ed al verificarsi di determinate condizioni, per gli appalti, subappalti ed affidamenti di opere o servizi, è previsto l’obbligo di versare con F24 separati le ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti.
La casistica dei contratti soggetti alla nuova normativa è veramente molto ampia.
Per contro, il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, e la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi. Nel caso ci siano irregolarità, dovrà bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.
Per consentire il controllo, gli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, dovranno trasmettere al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento dell’F24, gli F24 stessi ed un elenco con il dettaglio dei lavoratori occupati nell’appalto, delle ore lavorate, delle retribuzioni e delle ritenute dati necessari per i controlli.
CHI E’ INTERESSATO
Tutti i datori di lavoro sostituti d’imposta, residenti in Italia, che corrispondo redditi di lavoro dipendente ed assimilato compresi i curatori fallimentari, commissari liquidatori e condomini.
L’elenco quindi comprende:
- gli enti pubblici e privati e società indicati nell’art. 73, comma 1 del TUIR (soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società);
- le società ed associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, società di armamento, imprese familiari, ecc.);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori;
- i condomini
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE
– affidamento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
– contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
– i contratti sopra indicati devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
– svolgimento presso le sedi di attività del committente;
– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Le condizioni devono essere tutte realizzate e di conseguenza, la nuova normativa non si applica se ne manca anche solo una.
COSA DEVE FARE L’APPALTATRICE
L’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria del servizio deve:
- Individuare i lavoratori impiegati nel mese precedente (inteso come mese di pagamento delle retribuzioni) nell’esecuzione delle opere o servizi affidatigli dal committente;
- provvedere al regolare versamento a scadenza delle relative ritenute del mese precedente;
- con distinti F24 per ciascun committente;
- senza possibilità di compensazione;
- trasmettere un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidatigli dal committente;
- per ciascun lavoratore indicare il codice fiscale;
- per ciascun lavoratore indicare il dettaglio delle ore di lavoro prestate;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore e collegata all’opera/servizio;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tali lavoratori, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
L’impresa subappaltatrice, oltre che al committente, deve trasmettere l’elenco e gli F24 anche all’appaltatrice.
COSA DEVE FARE L’APPALTATORE
L’appaltatore deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici:
- copia degli F24 relative al versamento delle ritenute fiscali effettuate
- sui compensi dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- l’elenco nominativo indicato sopra
Medesimi obblighi gravano sulla appaltatrice nei confronti della subappaltatrice
QUANDO
L’elenco e la documentazione devono essere trasmessi entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il versamento delle ritenute (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate).
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici come sopra individuate e’ esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione con crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai lavoratori interessati e nel corso della durata del contratto.
CASO DI ESCLUSIONE
Le imprese con i seguenti requisiti (devono possederli tutti, nessuno escluso):
- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Sono in regola anche le aziende che abbiano, per le somme sopra indicate, piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, possono evitare l’applicazione degli obblighi sopra indicati (F24 separati, elenco nominativo, divieto di compensazione, ecc.) a condizione che:
- entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui scade l’obbligo di trasmissione dell’elenco comunichino al committente la sussistenza dei requisiti sopra indicati;
- alleghino la relativa certificazione rilasciata alle imprese dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta in buon sostanza di un ‘Durc fiscale’ che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Con il provv. n. 54730/2020 del 6 febbario 2020, l‘Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello di certificazione.
ALCUNE PRECISAZIONI
- Per lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio si intendono non solo i lavoratori dipendenti ma anche coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es.: soci lavoratori di cooperativa, CoCoCo, etc.).
- L’incidenza della manodopera nell’appalto deve risultare “prevalente” e la norma non specifica altro.
Si ritiene che la prevalenza possa realizzarsi quando il costo della manodopera sia almeno del 50% dell’importo totale del contratto (art. 4 del D.L. n. 124/2019).
A tale proposito è bene che committente ed appaltatore inseriscano nel contratto:
- il criterio adottato per l’individuazione della ‘prevalenza’;
- l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto;
- la relativa incidenza rispetto all’importo totale del contratto.
- Attenzione perché per quanto riguarda la proprietà dei beni strumentali è sufficiente che siano comunque nella disponibilità del committente (indipendentemente dal titolo del possesso).
La norma infatti afferma che i beni strumentali ‘possano essere riconducibili in qualunque forma al committente’.
CONSEGUENZE E SANZIONI
Se entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati oppure risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente, finchè perdura l’inadempimento:
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- darne comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Orlando Dainelli