Scritto il . Pubblicato in Consulenza del lavoro.
Il Dlgs n. 67/2011 prevede, per coloro che svolgono lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento.
Con il Messaggio 812/2024 l’Inps ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi di quest’anno.
La domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 dai lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nel corso del 2025.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria dell’attività particolarmente gravosa svolta dal lavoratore.
L’Istituto rammenta che, con riferimento ai lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta.
L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative usuranti svolte, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse annualmente dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 67/2011.
A tal proposito si ricorda che scade il il 31 marzo 2024 (posticipata al 02/04/2024) il termine per effettuare la denuncia del personale adibito alle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023.
Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:
Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:
Per quanto riguarda invece i dipendenti notturni, questi devono intendersi:
La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it
La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).
Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro
Consulenti Associati Lavoro Dainelli - Vezzani
P.IVA: 01892211200
Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132 Bologna