ALLUVIONE E CASSA INTEGRAZIONE UNIFICATA DL 61/2023
Il Decreto Legge 61/2023, in vigore dal 02/06/2023, ha previsto due diversi tipi di cassa integrazione di emergenza conseguenti all’alluvione che ha colpito principalmente l’Emilia-Romagna, ma anche la Toscana e le Marche.
Il primo tipo di integrazione riguarda il caso di sospensione dell’attività del datore di lavoro, mentre il secondo tutela il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro.
La peculiarità di questo intervento risiede principalmente nella previsione di un intervento unificato per tutte le categorie di aziende e lavoratori.
CASI E CONDIZIONI DI INTERVENTO
L’INPS riconosce una integrazione al reddito ai lavoratori subordinati del settore privato:
- a seguito degli eventi straordinari emergenziali (delibere CdM 04/05/2023-23/05/2023-25/05/2023);
- che alla data del 1° maggio 2023:
- risiedono o sono domiciliati in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al DL 61/2023;
- ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori dell’allegato 1 al DL 61/2023;
- che, nel limite temporale del 31 agosto 2023:
- siano impossibilitati a prestare attività lavorativa;
- oppure siano impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro (anche lavoratori agricoli).
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
Per le giornate di sospensione:
- è erogato un importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali (art.3 Dlgs 148/215);
- è prevista la relativa contribuzione figurativa;
- è riconosciuta l’integrazione per un periodo massimo di 90 giorni.
IMPOSSIBILITA’ DI RECARSI AL LAVORO
L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata:
- ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Tutte le condizioni devono essere adeguatamente documentate.
Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l’integrazione al reddito è riconosciuta:
- per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa;
- fino ad un massimo di 15 giornate.
LAVORATORI AGRICOLI
Ai lavoratori agricoli, che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione entro il limite massimo di 90 giornate.
Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90.
Entrambe le integrazioni sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
DOMANDE
Per le domande relative a queste integrazioni, i datori di lavoro non sono tenuti ad osservare:
- gli obblighi di consultazione sindacale;
- i limiti temporali previsti dal Dlgs 148/2015.
L’Inps è chiamata a dettare le modalità di richiesta ed ha allo studio una procedura semplificata.
INCOMPATIBILITA’
Le integrazioni del decreto sono incompatibili:
- con tutti i trattamenti di integrazione salariale del Dlgs 148/2015 (Cigo, Cigs, Fondi di Solidarietà, ecc.);
- con quello dell’art. 8 della legge 457/1972 (integrazioni salariali lavoratori agricoli);
- con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (interventi in agricoltura per calamità).
NON CUMULABILITA’
I periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali del DL 61/2023:
- non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive del Dlgs 148/2015 ;
- per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale.
LIMITI
Le integrazioni al reddito sono erogate dall’Inps e concesse entro un limite di spesa che è tenuta a monitorare.
Nel caso di superamento del limite l’Inps non accoglierà le domande.
Orlando Dainelli
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