ACCORDO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Firmato, il giorno 27/3/2017, tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, la Federazione Coldiretti Cremona, la Confederazione Italiana Agricoltori Est-Lombardia e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL provinciale, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Cremona, con decorrenza 1/1/2016-31/12/2019
Aumento salariale
A decorrere dall’1/3/2017, è previsto un aumento pari al 2% del salario contrattuale in vigore al 28/2/2017.
Una Tantum
Ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogata una somma “una tantum” di euro 100,00 di cui 60,00 euro con !a mensilità di “Marzo 2017” ed euro 40,00 con la mensilità di “Luglio 2017”; resta inteso che ai dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro prima di luglio 2017 verrà riconosciuta la rata mancante nell’ultima busta paga.
Welfare contrattuale – Previdenza ed Assistenza
Nell’attesa della definizione di un adeguato ammortizzatore sociale di carattere legislativo, vengono stabilite in via del tutto sperimentale e compatibilmente con la situazione economica-finanziaria della Cassa C.l.M.I., le prestazioni di seguito indicate con decorrenza dall’1/1/2017. La definizione delle modalità, delle tempistiche e degli importi di tali provvidenze viene demandata ad apposita Commissione paritetica da istituirsi entro il 30/4/2017 all’interno della Cassa C.l.M.I.. Resta inteso che le provvidenze sotto elencate saranno erogate solo se le aziende agricole risultano in regola con le trattenute ed i relativi versamenti dei contributi dovuti alla Cassa C.I.M.I. Nell’ambito della vigenza dell’attuale contratto, le parti convengono di demandare ai Consiglio della Cassa C.l.M.I. o del costituendo Ente Bilaterale la possibilità di integrare e/o modificare le modalità di erogazione e le prestazioni:
- a) rimborso forfetario pro-capite a favore dei lavoratori tenuti a presentare dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). Tate prestazione sarà rimborsata al lavoratore, previa presentazione di regolare ricevuta a lui intestata, purché emessa da uno dei Caf promossi dalle Organizzazioni firmatarie del presente C.P.L.;
b) contributo a sostegno del reddito dei lavoratori salariati fissi che vengono licenziati in applicazione dell’art. 50, lettera b) giustificato motivo oggettivo, nonché per dimissioni per giusta causa;
c) contributo a sostegno dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo per superamento del periodo di comporto per malattia o infortunio. Unicamente in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto per infortunio la decorrenza delle prestazioni sarà anticipata dall’1/1/2016;
d) contributo a favore delle aziende per rimborso parziale delle visite mediche annuali obbligatorie dei lavoratori e per dotazione dei dispositivi di protezione individuale, previa presentazione della fattura di spesa riportante nel dettaglio la motivazione delle spese sostenute.
Le parti si impegnano entro 12 mesi dall’attivazione di queste prestazioni a verificare l’effettivo utilizzo delle stesse su base annuale e, se necessario, a provvedere ad adeguare l’entità economica delle stesse.
Resta inteso che la spesa complessiva per l’erogazione di tali provvidenze per l’anno 2017 non potrà comunque superare l’importo complessivo di 170.000 euro, da suddividersi in egual misura tra le prestazioni a favore dei dipendenti (lettere a), b) e c) ) e le prestazioni a favore delle aziende agricole (lettera d) ), in aggiunta alle provvidenze già in essere ed erogate dalla Cassa CI.M.I.;