F24 CON COMPENSAZIONI: SI CAMBIA (ANCORA)
Il datore di lavoro che intende effettuare la compensazione dei crediti da 730 o bonus Renzi nell’ F24 non potrà più farlo con l’home banking?
La risposta è purtroppo: sì.
Questa una delle novità introdotte dal D.L. n.124/2019.
Tutti sono infatti obbligati ad avvalersi dei servizi telematici, Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle deleghe di pagamento degli F24 che contengano crediti da compensare, anche se il saldo è superiore a ‘zero’.
«I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (…)»
Le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
Pertanto l’attuale situazione per il pagamento degli F24 con compensazioni è la seguente:
- tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
- la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;
- non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;
- l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
Ma da quando decorre l’obbligo?
Stando al parere n. 2/2019 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, l’obbligo è immediatamente operativo a decorrere dal 27 ottobre 2019, ma da più parti si ipotizza la decorrenza dal 2020: si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Orlando Dainelli