REGIME FORFETARIO PER LA DITTA INDIVIDUALE EX SNC
In caso di trasformazione atipica di una società di persone in ditta individuale, quest’ultima, può applicare il regime forfetario fin da subito, risultando irrilevante il regime IVA precedentemente applicato dalla società di persone (Agenzia Entrate – risposta n. 2015/2019).
In caso di trasformazione di una SNC in ditta individuale, quest’ultima, rappresenta un soggetto autonomo e distinto rispetto alla precedente società anche se ne continua a svolgere la medesima attività. In tale ipotesi è da escludere che possa configurarsi la trasformazione della società in impresa individuale in senso generico, ossia che la società, senza estinguersi, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica.
In tal senso, la trasformazione della ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti; deve dunque ritenersi che la continuazione dell’impresa in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima.
La ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario de quo già a partire dal periodo d’imposta 2019 a condizione che sia costituita in detto periodo d’imposta, risultando irrilevante il regime IVA precedentemente applicato dalla società di persone.