GESTIONE SEPARATA INPS PER INGEGNERI ED ARCHITETTI

 

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS.

La Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendo il solo motivo d’appello relativo all’avvenuta prescrizione del credito contributivo preteso, ha dichiarato il professionista non tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS, con obbligo di pagamento dei contributi dovuti alla medesima gestione, in relazione all’attività libero professionale, svolta nell’anno 2006, in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale lo stesso professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

Contro tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione. Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria.

Secondo la Cassazione, il motivo risulta fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.

Non essendosi la Corte di merito conformata al sudetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, co. 2, di. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

Al giudice del rinvio è pure demandata la verifica dell’eventuale prescrizione del credito contributivo posto che non si è formato il giudicato interno sulla questione di prescrizione avendo la sentenza impugnata dichiarato non prescritto un credito ritenuto insussistente.

 

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