DENUNCIA DEI LAVORI USURANTI

Scade  il 31 marzo 2025 il termine per la denuncia dei lavori usuranti riferita al 2024.

I Lavoratori Interessati

Le quattro categorie di lavoratori interessate sono:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ex articolo 2, DM 19 maggio 1999;
  • i lavoratori dipendenti notturni;
  • i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (di capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente).

Attività Particolarmente Usuranti

Per attività particolarmente usuranti devono intendersi:

  • i lavori in galleria, cava o miniera (mansioni svolte in sotterraneo come gli addetti al fronte di avanzamento, mansioni degli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale); 
  • lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; 
  • lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo ( soffiatori dell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio); 
  • lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
  •  lavori di asportazione dell’amianto.

Lavoro Notturno

Per lavoratori  dipendenti notturni devono intendersi:

  • lavoratori a turni e cioè quelli che:
    • all’interno di un quadro di turnazione,
    • prestano la loro attività per almeno 6 ore,
    • comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino,
    • per un periodo minimo di 64 giorni lavorativi all’anno.
  • altri lavoratori notturni, e cioè i lavoratori che:
    • prestano la loro attività ordinaria
    • per almeno 3 ore
    • nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
    • durante l’intero anno.

Modalità di Presentazione

La denuncia deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it

Sanzioni

La mancata comunicazione o la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
La sanzione è diffidabile (art. 13, D.Lgs n. 124/2004) ed è dovuta in base al numero delle omesse comunicazioni (e non del numero dei lavoratori interessati).

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro





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