MAXI DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO 2024

Con il decreto ministeriale del 25 giugno 2024 è stata resa pienamente operativa la maxi-deduzione del costo del lavoro (art.4, D.lgs. n. 216/2023).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2024.

Non si tratta, quindi, di un esonero contributivo per le nuove assunzioni ma di una deduzione fiscale straordinaria in aggiunta alla normale deduzione del costo del lavoro.

Questo meccanismo si propone di incentivare l’occupazione stabile e ridurre il cuneo fiscale attraverso un abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese per i propri dipendenti.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

Possono beneficiare della super deduzione:

  • I titolari di reddito d’impresa;
  • Gli esercenti arti e professioni

Come chiarito dal Decreto Ministeriale, l’agevolazione non spetta:

  • Ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (L.190/2014);
  • Alle imprese in liquidazione ordinaria;
  • Alle imprese assoggettate a liquidazione giudiziale/altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Per accedere al beneficio è necessario che l’azienda abbia effettivamente esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 (365 giorni).

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il riconoscimento della maxi-deduzione complessiva del 120% (conseguente al maggior beneficio del 20% di maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione ammesso in deduzione) è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  1. Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al 31/12/2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
  1. Il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al 31/12/2024, dovrà essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta 2023.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, rilevano:

  • I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato full-time
  • I lavoratori part-time, che sono da computare in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale applicato;
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • i soci lavoratori di società cooperative che sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo di imposta 2024;
  • per l’impresa utilizzatrice, i lavoratori somministrati, sempreché l’assunzione con l’Agenzia per il lavoro sia stata a tempo indeterminato.

Non sono da computare, invece:

  • i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • i dipendenti assunti a tempo indeterminato destinati a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • le assunzioni di dipendenti i cui contratti siano ceduti a seguito di operazioni straordinarie o per cessione di contratto;
  • i dipendenti ricevuti in distacco da altra impresa;
  • i dipendenti assunti e in seguito distaccati all’estero, a decorrere dalla data del distacco e fino al termine dello stesso.

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Il maggior costo deducibile si calcola applicando il 20% al minore tra:

  • il costo del lavoro relativo al 2024 per i nuovi assunti a tempo indeterminato (quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile);
  • l’incremento del costo complessivo del personale rispetto quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di cui alla voce B.9 del Conto Economico).

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro non si ha diritto alla maxi-deduzione.

LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIORE TUTELA

La deduzione ammessa può arrivare complessivamente fino  al 130%.

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio maggiorato (20%) è infatti ulteriormente incrementato di un 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori inclusi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela(Allegato 1 al D.lgs. n. 216/2023):

  • lavoratori molto svantaggiati o con disabilità;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione Europea annualmente individuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

CONCLUSIONI

L’introduzione della maxi-deduzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2024 rappresenta un’importante opportunità per ridurre i costi legati al personale ed incentivare l’occupazione stabile. Tuttavia, l’applicazione di questo beneficio non è priva di sfide, soprattutto per le complessità legate ai requisiti, alle procedure e ai controlli che ne regolano l’accesso.

Si rimane in attesa delle circolari esplicative che dovrebbero fornire indicazioni dettagliate sui criteri di accesso, sulle modalità operative e sulle eventuali semplificazioni.

Francesca Paolini
Consulente del Lavoro

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