ASSUNZIONI AGEVOLATE ZES UNICA MEZZOGIORNO
Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024), convertito con modifiche nella Legge n. 94/2024, ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori e lavoratrici nella Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno.
A CHI SPETTA
Per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’agevolazione contributiva è riconosciuta in favore di tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o non imprenditori):
- che hanno una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
- che assumono i lavoratori, indipendentemente dalla loro residenza/domicilio, nelle medesime regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. Il conteggio della forza aziendale verrà disciplinato da apposita circolare dell’INPS.
Rimangono esclusi:
- gli enti della Pubblica amministrazione;
- i datori di lavoro domestico.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- né procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
- Lo sgravio contributivo in oggetto, temporaneo e non strutturale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e va, comunque, utilizzato entro il 31 dicembre 2028;
- Consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di:
- 650 euro mensili
Sono esclusi dall’esonero:
-
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- la contribuzione minore:
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
- il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978).
PER QUALI LAVORATORI
L’esonero contributivo spetta:
– per le assunzioni a tempo indeterminato;
– effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
di soggetti che alla data dell’assunzione siano in possesso dei seguenti requisiti:
– abbiano compiuto 35 anni di età;
– risultino disoccupati da almeno 24 mesi.
Restano esclusi:
– i rapporti di apprendistato;
– i contratti di lavoro domestico.
N.B. L’esonero trova altresì applicazione anche in caso di assunzione di lavoratori/lavoratrici che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
APPLICABILITA’ DELL’ESONERO
La misura è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà definire modalità attuative dell’esonero.
La piena operatività della norma è in ogni caso subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero in oggetto è unicamente compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4, D.lgs 213/2023.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro
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