I NUOVI BUONI PASTO

Il  D.M. 7 giugno 2017, n. 122 ha apportato modifiche alla regolamentazione dei buoni pasto (o ticket restaurant). La disposizione entrerà in vigore il 9 settembre 2017 è consentirà ai dipendenti di effettuare anche  la spesa usufruendo delle esenzioni previste appunto per i buoni pasto.

Si potranno cumulare fino ad 8 buoni da utilizzarsi nei seguenti esercizi convenzionati: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi e ittiturismi.

La pubblicazione del decreto ci offre lo spunto per riepilogarne la normativa.

I buoni pasto sono dei ticket in formato cartaceo o elettronico che il datore di lavoro eroga ai  propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa aziendale.

Spettano  se previsti in un contratto collettivo o dalla norma e possono essere corrisposti anche ai lavoratori parasubordinati  o co.co.co.

In mancanza perciò di un contratto o norma che li preveda, questi benefici non possono essere pretesi.

Normalmente il valore della mensa, e dei servizi sostitutivi come i ticket restaurant, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Ogni lavoratore ha diritto ad un buono pasto giornaliero, per ogni giorno di lavoro effettuato.

Fruiscono del buono pasto e della relativa esenzione  anche i lavoratori  part time  la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

I  lavoratori part-time che non prestano servizio per l’intera giornata hanno sempre  diritto ai buoni pasto se  ricorrono  le seguenti condizioni:

  •  l’orario di lavoro copre la fascia oraria di un pasto
  •  l’orario non copre la fascia oraria ma la distanza tra l’abitazione e l’azienda rende impossibile fruirlo nella fascia oraria anzidetta.

I buoni pasto cartacei sono esenti da tassazione e contribuzione  fino all’importo giornaliero di € 5,29.

Dal 1′ luglio 2015  i buoni pasto elettronici  sono esenti fino ad € 7 giornalieri.

Ai fini della tassazione/contribuzione  il riferimento è dato dal  valore facciale del buono pasto.

La parte che  eccede i limiti sopraddetti (al netto della eventuale  somma trattenuta a tale titolo al dipendente)  deve essere assoggettata a normale tassazione fiscale e contributiva.

Qualora il lavoratore si rechi in trasferta, la fornitura del “ticket restaurant” in aggiunta al rimborso del vitto, determina:

  • la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta
  • l’integrale tassazione del predetto ticket

Per poter godere dell’esenzione i buoni pasto devono essere erogati  alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi come chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare  n. 326/E/1997.

L’Amministrazione ha inoltre chiarito che per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.
L’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria è dunque flessibile, ma è consigliabile evitare classificazioni strumentali  volte  alla concessione di benefits ad personam.

E’ possibile adottare anche più sistemi contemporaneamente (ad es. istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora, magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).
Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto  beneficiando della franchigia di euro 5,29 di esclusione dal reddito.

I buoni pasto possiedono le seguenti  caratteristiche:

  •  non sono cedibili
  •  sono cumulabili  fino ad un massimo di  otto (dal 9/9/2017)
  •  non sono commercializzabili  o  convertibili  in  denaro
  •  possono essere utilizzabili solo dal titolare
  •  sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale (non c’è quindi possibilità di resto, ma nulla vieta di integrarne l’importo).

Quelli in forma cartacea devono riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  società emittente, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo, uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo, della firma del lavoratore e del  timbro dell’esercizio  convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato e la dicitura «Il buono pasto non è  cedibile,  ne’  cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o  convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto  dal titolare».

Particolari disposizioni di armonizzazione alle caratteristiche sopra riportate   sono state previste nel caso del formato elettronico.

Orlando DAINELLI

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