ESONERO DONNE 100% FINO AL 31/12/2023
Con la circolare n. 58 del 2023, a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per l’assunzione o la stabilizzazione di donne in possesso dei requisiti di svantaggio definiti dalla normativa vigente.
A CHI SPETTA
Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, le agevolazioni contributive sono riconosciute in favore di:
- tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non) compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Rimangono esclusi:
- gli enti della Pubblica amministrazione;
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- i datori di lavoro domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione,
- né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa,
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’agevolazione in favore delle donne svantaggiate è inoltre subordinata alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione in termini di ULA, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione.
PER QUALI LAVORATRICI
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023, di:
- donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambiti dei Fondi strutturali dell’Unione Europea privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
DURATA
L’incentivo economico è riconosciuto:
- per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
- per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato;
- per complessivi 12 mesi, in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.
Il requisito dello svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza:
- qualora si intenda fruire del beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve essere soddisfatto alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data della trasformazione.
ESCLUSIONI
Il beneficio non è fruibile in caso di assunzione con:
- contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato;
- contratto di lavoro domestico.
MISURA
L’agevolazione prevede l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di:
- € 6.000 annui per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022;
- € 8.000 annui per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Sono esclusi dall’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
- il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978).
SOSPENSIONE
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
I datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva online, attraverso la compilazione e la trasmissione del modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online.
RECUPERO DEGLI ARRETRATI ED ESPOSIZIONE IN UNIEMENS
I datori di lavoro fruiscono del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.
La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- “CodiceCausale” “ED23”;
- “IdentMotivoUtilizzoCausale”: data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione;
- “AnnoMeseRif l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato il cui recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Francesca Paolini