UNDER 30 NEET DOPO LA CIRCOLARE INPS

Il Decreto Lavoro (DL 48/2023), convertito in Legge n. 85/2023, ha introdotto un nuovo bonus per le assunzioni di giovani under 30 NEET.

L’agevolazione è consistente, ma impone il rispetto di una serie di condizioni e vincoli di non poco conto.

La circolare n. 68 del 21 luglio 2023 dell’Inps ha fornito le necessarie istruzioni ai fini della fruizione di questo incentivo.

 

A CHI SPETTA

L’agevolazione spetta per le assunzioni:

  • effettuate da datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli);
  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • oppure con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • che avvengano nel periodo 01/06/2023 – 31/12/2023;
  • di giovani che non abbiano compiuto 30 anni alla data di assunzione;
  • di giovani che siano NEET e cioè che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione;
  • di iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani);

Inoltre, i giovani, tra i 25 e i 29 anni, devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • siano assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

 

ULTERIORI CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

  • L’incentivo si applica nei limiti massimi previsti dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014);
  • L’incentivo spetta secondo il limite di spesa determinato con apposito Decreto dell’ANPAL (DCS ANPAL 19 luglio 2023 n. 189);
  • L’agevolazione è inoltre subordinata:
    • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.lgs 150/2015);
    • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, c. 1175-1176, L. 296/2006);
    • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione in termini di ULA, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
    • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (artt. 1 e 32 Reg. UE 651/2014).

 

QUANTO

Il bonus NEET under 30 prevede una agevolazione:

  • pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile di ciascun NEET assunto;
  • per un massimo di 12 mesi.

L’incentivo, corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, deve essere fruito, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e comunque entro il 28 febbraio 2025.

 

CUMULABILITA’

L’incentivo NEET under 30 è cumulabile:

  • con l’incentivo degli under 30 e under 36;
  • con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato;
  • limitatamente al periodo di applicazione 01/06/2023-31/12/2023;
  • nella misura massima del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

 

SOSPENSIONE

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nel suddetto caso, l’incentivo deve comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

 

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal bonus:

  • lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale;
  • apprendistato di primo livello;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine.

 

COME FARE

La procedura per la richiesta dell’incentivo è analoga a quelle già adottate in passato e pertanto:

  • l’azienda presenta una richiesta telematica all’Inps, attraverso l’apposito modello “NEET23” (Portale delle Agevolazioni).

Nel modulo di istanza dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  •  i dati del lavoratore;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa (in quanto le risorse sono suddivise per Regione);
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (in caso di part-time, la percentuale oraria);
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni;
  • il possesso dei requisiti per la fruizione dell’incentivo
  • l’Inps comunica telematicamente, entro 5 giorni, l’effettiva disponibilità̀ delle risorse per l’accesso all’incentivo;
  • il riconoscimento avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • in caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell’Inps;
  • sempre entro gli stessi 7 giorni, il datore di lavoro deve comunicare telematicamente all’Inps l’avvenuta stipula del contratto;
  • l’azienda conguaglia il credito nelle denunce contributive mensili (UNIEMENS).

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio.

 

Francesca Paolini

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