ESONERO 100% PER ASSUNZIONI UNDER 36
A seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’INPS, con la circolare n. 57 del 23 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni mai occupati prima a tempo indeterminato.
A CHI SPETTA E A CHI NO
Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, le agevolazioni contributive sono riconosciute in favore di:
- tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non) compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Rimangono esclusi:
- gli enti della Pubblica amministrazione;
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- i datori di lavoro domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
LE CONDIZIONI
Il riconoscimento dei benefici spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione,
- né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa,
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro che intendano fruire delle agevolazioni contributive sono inoltre tenuti ad osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015.
Ciò significa che l’assunzione deve avvenire:
- senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
- e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
PER QUALI LAVORATORI
L’esonero contributivo spetta:
- per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato;
- effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.
I lavoratori, alla data dell’evento (assunzione o trasformazione), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età fino a 36 anni non compiuti (max 35 anni e 364 giorni);
- assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Attenzione: si realizza l’assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche nel caso di apprendistato non “consolidatosi” (cioè interrotto prima del termine o che al termine del periodo formativo non sia stato confermato) e per il quale non sia quindi stata conseguita la qualifica.
Restano esclusi:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro intermittente;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti;
- le prestazioni occasionali.
Per agevolare la verifica del possesso del requisito previsto ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo, fin dal 2018 l’Inps ha messo a disposizione un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, così come i lavoratori, possono acquisire le informazioni relative allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente l’interrogazione.
In ogni caso, tenuto conto che il riscontro fornito dal suddetto applicativo INPS non ha valore certificativo, sarà comunque necessario che i datori di lavoro acquisiscano anche l’autodichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all’insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
L’agevolazione è riconosciuta:
- per un periodo massimo di 36 mesi;
- elevati a 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (L. 197/2022 art. 1 c. 297),
e consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di:
- € 6.000 annui (€ 500 mensili) per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (L. 178/2020);
- € 8.000 annui (€ 666,66 mensili) per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (L. 197/2022).
Si precisa che:
- Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€500/31 giorni) o €21,50 (€ 666,66/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
- Sono esclusi dall’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà pari al 10%;
- il contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile e destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c.4 della L.845/1978);
- Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
- Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero under 36 in oggetto è cumulabile con:
- l’incentivo degli under 30 NEET (cioè che non studiano e non lavorano) del DL n. 48/2023 per le assunzioni effettuate nel periodo 01/06/2023-31/12/2023: in questo caso lo sgravio contributivo si riduce però al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi;
- l’esonero contributivo del 6% e 7% a favore dei lavoratori.
IL RECUPERO DEGLI ARRETRATI ED UNIEMENS
I datori di lavoro beneficiari accedono all’agevolazione attraverso le denunce del flusso Uniemens e recuperano pertanto il credito scalandolo da quanto dovuto all’Inps nel mese.
Con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni rispetto al recupero delle mensilità pregresse, precisando che queste decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino a giugno 2023.
Le quote di esonero spettanti a partire da luglio, infatti, non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i “CodAgio” E3 ed E4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel primo semestre 2023, i “CodAgio” U3 e U4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Francesca Paolini