IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE DA LUGLIO 2023
La definitiva conversione in legge del Decreto Lavoro n. 48/2023 (cd Decreto Calderone), conferma l’aumento del taglio del cuneo fiscale dal 1′ luglio 2023 per i lavoratori dipendenti.
Cosa è il Cuneo Fiscale
Per cuneo fiscale si intende la differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta che il lavoratore dipendente percepisce in busta paga.
E’ quindi costituito dalle imposte sui redditi e dai contributi, versati dal datore di lavoro e dal lavoratore.
A Chi Spetta
Il bonus in busta paga è riconosciuto a tutti i rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati, ivi inclusi quelli di apprendistato, mentre restano esclusi i lavoratori domestici.
E’ cumulabile con gli altri incentivi e, per l’erogazione, non è necessario il DURC.
Il Taglio attuale
Nel 2022 era stata introdotta una prima riduzione dei contributi a carico del dipendente in busta paga dello 0,8%, poi aumentata al 2% nel secondo semestre ed ulteriormente incrementata dal 1′ gennaio 2023 fino ad arrivare al 3%.
Il Taglio dal 01/07/2023
Il DL Lavoro ha ora aumentato del 4% la riduzione della quota dei contributi a carico del lavoratore.
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero passa quindi:
- al 6% se la retribuzione imponibile ai fini contributivi non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
- al 7% se la retribuzione imponibile ai fini contributivi non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Al momento è previsto che la riduzione del cuneo termini alla data del 31/12/2023.
Riflessi sulla Pensione
Il provvedimento lascia invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: la pensione cioè maturerà comunque per intero in quanto la copertura della parte mancante sarà attribuita figurativamente dallo Stato.
Quattordicesima Mensilità
Lo sgravio opera esclusivamente per 13 mensilità e l’eventuale quattordicesima si somma alla retribuzione del mese di erogazione ai fini della soglia di spettanza.
Esonero Contributivo sulla Tredicesima
A) La riduzione sulla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2023, sarà
- nella misura del 2%, se la tredicesima non è superiore a 2.692 euro;
- nella misura del 3% se la tredicesima non è superiore a 1.923 euro.
B) Nel caso in cui la tredicesima sia erogata mensilmente, si dovrà considerare la riduzione in funzione di quanti ratei sono maturati nell’anno e spetterà pertanto:
- nella misura del 2%, se ciascun rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 224 euro (euro 2.692/12);
- nella misura del 3%, se ciascun rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 160 euro (euro 1.923/12).
L’INPS con messaggio 1932 del 24 maggio 2023 ha fornito le indicazioni operative sull’incremento del taglio del cuneo fiscale.
Orlando Dainelli