IL CONGEDO PARENTALE ALL’80%
La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) all’art.1, c.359, ha previsto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale.
QUANTO E QUANDO
- per una sola mensilità delle tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro: il mese indennizzato all’80% è alternativo tra i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA
La misura riguarda solamente:
i lavoratori dipendenti (pubblici e privati): rimangono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.);
che terminano il congedo di maternità, o, in alternativa, di paternità in data successiva al 31 dicembre 2022: è sufficiente che uno dei due genitori fruisca nel 2023, anche solo per un giorno, del congedo di maternità o di paternità.
Sono, di conseguenza, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Per congedo di paternità si intende sia il congedo obbligatorio (10 giorni) di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. 151/2001, che il congedo di paternità alternativo alla madre di cui all’art. 28, D.Lgs 151/2001.
Nel caso in cui uno dei due genitori non sia lavoratore dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al lavoratore dipendente.
Si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il mese con indennità maggiorata può essere fruito:
- con le stesse modalità previste per il congedo parentale “standard”: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria;
- in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Con la circolare n. 45 del 16/05/2023, l’INPS fornisce una serie di esempi pratici di diversa ripartizione del congedo parentale:
ESEMPIO A)
– Figlio nato il 15 novembre 2022;
– la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
– il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
– il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023.
Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.
ESEMPIO B)
– Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
– il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
– il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
ESEMPIO C)
– Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
– il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
– il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
N.B. Non esendo ancora stata aggiornata la domanda telematica INPS, si consiglia al lavoratore in possesso dei requisiti e che voglia richiedere l’applicazione dell’indennità all’80%, di presentare al datore di lavoro, in aggiunta al riepilogo e la ricevuta della domanda INPS:
- Richiesta esplicita di applicazione della percentuale di indennizzo;
- Dichiarazione attraverso la quale si porti a conoscenza il datore di lavoro di eventuali periodi indennizzati all’80% fruiti dall’altro genitore o già indennizzati presso altri datori.
ESPOSIZIONE UNIEMENS
Sono stati istituiti i nuovi codici Uniemens, obbligatori a partire dal mese di competenza di luglio 2023, per l’esposizione del congedo con modalità maggiorata all’80%:
- “PG0”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura pari all’80 per cento della retribuzione (Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1” avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Inoltre, per gli eventi sopra citati è prevista la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, afferma l’Inps, si “rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice MA2 è da individuarsi nel codice L050 in luogo del codice L053”.
Per quanto riguarda l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
PERIODI PREGRESSI
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio-giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere alla trasmissione dei flussi regolarizzativi relativi ai periodi da gennaio 2023 a giugno 2023, dovranno continuare ad utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.
Francesca Paolini