I CONGEDI PARENTALI NEL LAVORO DIPENDENTE

La normativa riguardante il diritto all’astensione facoltativa per  maternità (c.d. congedi parentali) ha subito  un ulteriore intervento  ad opera del Dlgs 105/2022.

Vediamo di seguito quali sono le novità che riguardano i lavoratori dipendenti.

 

Quando

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 13 agosto 2022.

 

Periodi  indennizzabili

I periodi  indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

– alla madre lavoratrice:  fino 12° anno di vita del bambino spettano 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– al padre lavoratore: fino 12° anno di vita del bambino spettano 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– ad entrambi i genitori:  in alternativa tra loro, spetta  un ulteriore periodo di  3 mesi;

Il  periodo massimo complessivo indennizzabile, sommando i periodi  tra i genitori,  è di 9 mesi.

Se però il  genitore è solo:  fino 12° anno di vita del bambino,  spetta un periodo indennizzato di 11 mesi.

In caso di adozione o affidamento, i congedi decorrono dalla data di ingresso  in famiglia del bambino.

Per genitore solo deve intendersi ora  anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto giudizialmente  l’affidamento esclusivo del figlio.

 

Durata massima 

Restano invariati  i limiti massimi temporali già previsti dall’art. 32 del Dlgs 151/2001 (Testo Unico di maternità e paternità):

– la madre lavoratrice:  può fruire al massimo  di 6 mesi di congedo parentale per ogni bambino;

– il padre lavoratore:  può fruire di un periodo massimo di 6 mesi per ogni bambino;

–  entrambi i genitori: possono fruire al massimo di 10 mesi complessivi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite  è elevato:

  • per i genitori complessivamente a 11 mesi;
  • per il padre a 7 mesi.

I periodi possono essere continuativi oppure frazionati, ma devono essere fruiti entro il 12° anno di vita del bambino.

Anche qui, in caso di adozione o affidamento, i periodi massimi  decorrono dalla data di ingresso  in famiglia del bambino.

 

Quanto

L’indennizzo previsto  per i periodi di congedo parentale, con limiti sopra indicati,  è:

  • fino a 9 mesi di congedo: 30% della retribuzione;
  • oltre i 9 mesi di congedo: 30% della retribuzione, ma solo se  il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione  (A.G.O.) e se l’astensione è di entrambi i genitori o si tratta di genitore ‘solo’.

 

Calcolo della Retribuzione Media Giornaliera (RMG)

A differenza del passato, entrano ora nel calcolo della RMG presa a base per l’indennizzo del 30%, anche i ratei di mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva.

 

Anzianità di servizio

Quale elemento di assoluta novità, la norma prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio:

  • non comportano riduzione di ferie;
  • non comportano riduzione dei riposi
  • non comportano riduzione della  tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Quanto sopra ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e  salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

 

Sanzioni

Nel caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto ai congedi parentali è prevista una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.

La violazione di cui sopra, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere  (Dlgs n.198/2006 – art. 46bis), impediscono al datore di lavoro l’ottenimento della stessa.

 

Orlando DAINELLI

 

vedi anche articolo: ‘Congedo di Paternità Obbligatorio

 

Tag: