DECRETO AIUTI: UNA TANTUM DI 200 EURO
Il D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha previsto un’indennità una tantum di 200 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti con la retribuzione del mese di luglio (cedolino di luglio 2022).
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, sequestrabile, né pignorabile.
Destinatari dell’indennità sono i lavoratori dipendenti che:
- hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80% (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) per almeno una mensilità nel periodo 01/01/2022-23/06/2022;
- dichiarano di non essere titolari di prestazioni pensionistiche o reddito di cittadinanza.
Ai lavoratori dipendenti che sono in forza a luglio 2022, i 200 euro saranno direttamente erogati dal datore di lavoro nel mese di luglio 2022 stesso.
Il credito maturato dai datori di lavoro sarà recuperato attraverso il conguaglio nelle denunce UniEmens.
N.B.
- L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Il lavoratore potrà chiedere il pagamento dell’indennità a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori.
- L’indennità viene corrisposta d’ufficio direttamente dall’INPS ai pensionati e ai percettori del reddito di cittadinanza.
Altre Categorie di Lavoratori
Lavoratori domestici
L’indennità una tantum di € 200 viene erogata dall’INPS, su domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32,c.8, DL 50/2022). La domanda può essere presentata presso gli Istituti di patronato e viene da loro valutata.
Co.co.co
L’INPS, su domanda del collaboratore, eroga una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200 (art. 32, c. 11, DL 50/2022).
Destinatari dell’indennità sono i co.co.co.:
- con contratti di collaborazione in essere al 18 maggio 2022;
- iscritti alla Gestione Separata;
- non titolari di trattamenti pensionistici e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 35.000 per l’anno 2021.
Lavoratori intermittenti
L’indennità una tantum di € 200 viene erogata dall’INPS, su domanda, ai lavoratori intermittenti (art. 32,c.13, DL 50/2022) che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e da cui è derivato un reddito non superiore a 35mila euro.
Lavoratori autonomi e professionisti
È stato istituito un Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 (art. 33 DL 50/2022) per:
- i lavoratori autonomi;
- i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Destinatari dell’indennità sono i soggetti che:
- non abbiano già fruito del bonus € 200 ( 31 e 32 DL 50/2022);
- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad una determinata soglia (si è in attesa di un apposito decreto del Ministero del Lavoro).
Francesca Paolini